Illegittima la pubblicazione sul sito web della delibera di licenziamento di un lavoratore.
Il provvedimento n. 113 del 26 febbraio 2026 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali [10232869] esamina la questione relativa alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di una Fondazione della delibera avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dirigente. Inizialmente, la delibera conteneva dunque i dati personali del dirigente che, solo successivamente, venivano oscurati.
A seguito del reclamo presentato dal dirigente, la fondazione precisava di essere un organismo di diritto pubblico ed in quanto tale soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei propri atti; inoltre, poiché il dirigente rivestiva una posizione particolarmente strategica nell’ambito della struttura organizzativa, sussisteva l’esigenza di rendere noto all’utenza il fatto che il lavoratore non fosse più in servizio presso la fondazione.
Ad avviso dell’Autorità Garante, la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, il titolare del trattamento deve sempre verificare, sulla base di una valutazione responsabile e attenta, quali dati e informazioni pubblicare in applicazione della normativa di settore che regola modi, tempi e forme di pubblicità.
Al riguardo si osserva che non sussiste alcuna specifica disposizione che obblighi la Fondazione a pubblicare la determinazione del licenziamento disciplinare di un dipendente.
Pertanto, stante la mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione di tale tipologia di dati, non trova applicazione al caso di specie il regime di conoscibilità stabilito dalla normativa sulla trasparenza.
Tutto ciò premesso, deriva che la pubblicazione della delibera sul sito web della Fondazione per tutto il periodo in cui è stata pubblicata con il nominativo del lavoratore in chiaro ha determinato un trattamento di dati personali non previsto da alcuna disposizione normativa, considerata, inoltre, la particolare delicatezza delle informazioni relative a un provvedimento di licenziamento trattandosi di informazioni che incidono sulla dignità professionale del lavoratore.
Deve pertanto concludersi che la pubblicazione della predetta delibera comprensiva dei dati personali del reclamante ha determinato a una “diffusione” di dati personali in assenza di un idoneo presupposto normativo e in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione”, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6, par.1 lett. c) ed e) del Regolamento e 2-ter del Codice.
Le circostanze del caso concreto inducono a qualificare l’accaduto come “violazione minore” e dunque la sanzione determinata dall’Autorità Garante risulta essere esclusivamente un’ammonizione alla Fondazione.
Avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia














