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Le proposte della Ciu – Unionquadri al Governo.

La Ciu – Unionquadri assieme ad altri Sindacati di categoria, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte una lettera con alcune proposte per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese di tutta Italia, a seguito dei provvedimenti adottati per contenere l’emergenza Coronavirus.

Iniziativa simile portata avanti anche dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

Medici e odontoiatri: appello della categoria. Studi aperti per l’emergenza ma con costi da sostenere. Ripensare al sistema previdenziale durante la crisi.

Urgente – Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19.

A seguito delle ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza della Regione Lazio dell’8 marzo 2020 e di quanto sta accadendo nel nostro Paese, la Dirigenza CIU in osservanza  di tale disposizioni ritiene opportuno la chiusura degli Uffici della Sede Centrale di Roma da martedì 10 marzo 2020 a data da definirsi, seguiranno comunicazioni in merito.

Vengono pertanto cancellati tutti gli eventi programmati fino al 2 aprile 2020.

Per ogni urgente comunicazione potete inviare e.mail all’indirizzo: segreteria@ciuonline.it

DPCM del 8.03.2020 – Consiglio dei Ministri

Ordinanza Regione Lazio del 8.03.2020

Misure di sicurezza – Regione Lazio

Avviso.

Avviso
In accordo con il decreto del governo italiano del 4 marzo 2020 riguardo le precauzioni per contenere l’epidemia del virus COVID-19 la CIU ha preso le seguenti misure:
1) Cancellazione di tutti gli eventi programmati fino al 2 aprile 2020;
2) Limitazione degli accessi agli uffici della sede nazionale di Roma che potranno effettuarsi solo previo appuntamento programmato.
Appena possibile verranno forniti gli aggiornamenti a questo provvedimento.

DPCM4MARZO2020

Lavoro, Treu (Cnel): “Corpi intermedi possono fare da collante tra territori e istituzioni”

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2020

Lavoro, Treu (Cnel) intervenire contro eccessiva volatilita’ “In questo momento difficile c’è bisogno di un grande piano per far ripartire l’Italia. Come emerge dal Rapporto Ipsos-Flair il Paese è spaccato, le persone sono disorientate e in preda all’emotività. Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza, dalle risorse e dalle energie positive che ci uniscono. In questa fase così delicata è fondamentale il ruolo dei corpi intermedi che possono fare da collante tra i territori e le istituzioni”. Lo ha affermato il presidente del CNEL Tiziano Treu alla presentazione del Rapporto Ipsos-Flair 2020

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

https://www.ilmessaggero.it/video/invista/lavoro_treu_cnel_corpi_intermedi_possono_fare_da_collante_territori_istituzioni-5090428.html

PENSIONI SOTTO I MILLE EURO E GENDER GAP.

È stato presentato il settimo rapporto di “Itinerari Previdenziali”, Centro Studi e Ricerche Presieduto dal Prof. Alberto Brambilla, sul Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano. Il rapporto tecnico molto compendioso, sulla base dei dati raccolti dal Casellario Centrale dei Pensionati INPS, tende a ridimensionare due luoghi comuni, in materia di pensioni, generati da una comunicazione superficiale. Il primo è quello che oltre la metà delle pensioni erogate è di importo inferiore a 1.000 euro al mese. Il secondo è che le donne ricevono in media assegni pensionistici di gran lunga più bassi rispetto a quelli degli uomini.

Il Centro Studi dimostra che il primo dato scaturisce dal fatto che si rapportano gli importi erogati alle prestazioni e non ai pensionati che in media percepiscono 1,424 pensioni, quasi una pensione e mezza per ciascun pensionato. Nel dettaglio, nel 2018 il 67,2% dei pensionati ha percepito 1 prestazione, il 24,8% dei pensionati ha percepito 2 prestazioni, il 6,7% 3 prestazioni e l’1,3% 4 o più prestazioni.

È quindi vero che le singole prestazioni sotto i mille euro sono circa 14,9 milioni, pari al 54,4% delle pensioni in pagamento, ma è altrettanto vero che i pensionati percettori sono 6,4 milioni, ovvero il 40,8% del totale dei pensionati, peraltro quasi tutti con pensioni in tutto o in parte assistenziali.

Dal punto di vista sostanziale si dovrebbe far riferimento ai soggetti fisici che percepiscono una o più prestazioni e non far riferimento alle singole pensioni. Facendo riferimento al totale dei pensionati, il reddito pensionistico medio pro-capite risulterebbe pari a 18.328 euro annui lordi, pari quindi a 1.409 euro lordi mensili, 1.162 euro mensili netti.

Per quanto riguarda, inoltre, il divario di genere pensionistico, il Rapporto evidenzia che il discorso è più complesso. Risulta vero che nel 2018 le donne rappresentavano il 52,2% dei pensionati, percependo il 44,1% dell’importo complessivamente pagato per le pensioni per cui, sul totale delle prestazioni erogate, il reddito pensionistico annuo delle donne risultava di 11.550 euro annuali lordi contro i 19.307 euro degli uomini.

Dall’analisi delle motivazioni che portano a questo divario, le donne percepiscono un maggior numero di pensioni pro-capite, in media 1,51 prestazioni a testa a fronte dell’1,33% degli uomini. Le donne prevalgono tra i percettori di pensioni ai superstiti (86,5% del totale) e nelle prestazioni da “contribuzione volontaria” che normalmente sono di modesto importo. Per questo motivo sono le pensionate che beneficiano di importi aggiuntivi, maggiorazioni sociali e della quattordicesima mensilità. Occorre anche considerare che le pensioni di reversibilità andranno a percepire al massimo il 60% della pensione diretta. Il complesso delle prestazioni è, pertanto, molto basso.

Affermare che le donne ricevono una prestazione minore rispetto agli uomini, pur essendo corretto dl punto di vista formale, non lo è da quello sostanziale.

Questa situazione dipende dall’andamento del mercato del lavoro in Italia: sia i tassi di occupazione femminile, sia i livelli di carriera, sia i livelli retributivi a parità di mansioni, sia le carriere più discontinue hanno visto e continuano a vedere le donne sfavorite. Risulta quindi sempre più evidente, per superare il gap previdenziale tra i generi, la necessità di migliorare la condizione lavorativa femminile, anche tramite servizi alla famiglia e all’infanzia.

Il rapporto di lavoro di fronte ai provvedimenti atti a prevenire il contagio del Corona Virus. Il lavoro agile, un’occasione positiva nel marasma di fatti negativi. Alcune indicazioni dal Centro Studi di CIU Unionquadri.

La presente situazione.

Normalmente le assenze che determinano l’impossibilità della prestazione con il diritto alla conservazione del posto di lavoro si identificano in quelle dovute alla malattia.

Di fronte all’attuale situazione del contagio da Corona Virus, la malattia è però solo un aspetto ed il più grave della situazione che viene a crearsi e che comporta per diverse ragioni l’impossibilità di lavorare con gravi ricadute per i lavoratori, le aziende, l’economia.

La normativa dell’emergenza.

In questi giorni, è stato adottato il DL 23.2.2020 per affrontare questa emergenza.

Il provvedimento, tra le altre cose, decreta la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale, stabilisce la possibilità di chiusura di attività commerciali ed uffici pubblici e la possibilità di ordinare la sospensione e la limitazione delle attività lavorative nelle aree interessate al contagio.

In maggior dettaglio, il conseguente DPCM 25.2.2000, introduce la possibilità nel caso di aziende site nelle zone di crisi (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria) o di lavoratori ivi residenti o domiciliati, la possibilità di introdurre il lavoro agile, anche in assenza di accordo tra le parti, con possibilità di assolvere gli obblighi di informativa in via telematica.

Esamineremo il verificarsi e le conseguenze di quanto sin qui sommariamente esposto, verificando diverse ipotesi.

Assenza imposta dalla pubblica autorità.

La prima ipotesi di assenza dal lavoro può avvenire in quanto l’autorità emette degli ordini che impediscono al lavoratore di uscire da casa o raggiungere la zona dove ha sede il datore di lavoro.

In questo caso, si verifica un’impossibilità della prestazione non imputabile al lavoratore che, in quanto tale, deve essere retribuita.

Sospensione dell’attività a causa del contagio. Anche in questo caso, l’impossibilità della prestazione non sarà imputabile al datore di lavoro che manterrà il diritto alla retribuzione, anche in assenza di prestazione.

Quarantena obbligatoria per il lavoratore.

Può accadere che il lavoratore sia posto in quarantena dall’autorità per sintomi afferenti al virus.

In tal caso, la situazione è riconducibile al trattamento per malattia che dovrà essere riconosciuto al lavoratore.

Quarantena volontaria.

Può accadere sospettando un contagio o in base a prescrizioni dell’autorità adotti un comportamento di quarantena volontaria.

Anche in tal caso, l’assenza è collegata ad un’ipotesi di malattia e quindi potrà essere assimilata all’assenza per tale causale.

Assenza volontaria per timore del contagio.

Si tratta di una condotta non coperta dalla legge.

In questi casi, prima di procedere disciplinarmente, andrà attentamente valutata la fondatezza del timore e solo in casi di manifesta infondatezza dello stesso, si potrà ricorrere alle sanzioni disciplinari ivi compreso nei casi estremi, il licenziamento.

Altre norme che interessano la situazione delineata.

In tema di sicurezza sul lavoro.

Al datore di lavoro, sia pubblico che privato è imposto di garantire a quanti operano in ambito aziendale il maggior benessere fisico e psichico in ragione dell’articolo 2087 del codice civile, adottando ogni possibile cautela.

Quindi, al di fuori di queste ipotesi tassative introdotte da specifiche e recenti norme di legge, egli deve controllare la situazione, intervenire ove possibile e segnalare pericoli per le persone al lavoro. Ciò significa che in caso di sospetto contagio dovrà provvedere a tempestiva segnalazione, alle prime misure di sanificazione ricorrendo anche all’intervento del medico competente e di quanti delegati alla sicurezza. Analoghi poteri ed oneri competono ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Va tenuto presente che il rischio biologico è pure presente nel DLGS 81/2008 testo Unico Sicurezza sul Lavoro agli articoli 266 e seguenti.

Di recente, il rischio medesimo è stato contemplato nella circolare n.3190 del 3 febbraio 2020.

 

Utilizzo delle ferie in caso di chiusura o inattività dell’azienda.

Il ricorso alle ferie collettive normalmente è disciplinato dai contratti collettivi.

La giurisprudenza pur avendo sancito il potere unilaterale del datore di lavoro alla concessione delle ferie, ritiene che una parte debba essere programmata con i lavoratori.

Stante in ogni caso, l’incompatibilità tra la malattia ed il godimento delle ferie, non sarà possibile collocare in ferie i dipendenti in quarantena.

Il cosiddetto lavoro agile, una risorsa da utilizzare.

 

La Cassa Integrazione.

Il decreto-legge cui già si è fatto cenno prevede pure lo sblocco della Cassa Integrazione in Deroga per i territori colpiti dal contagio.

 

Lavoro Agile – Smart Working.

Come accennato l’articolo 2 DPCM 25.2.2020 considera in via straordinaria possibile il ricorso al lavoro agile.

Questa tipologia di lavoro è stata introdotta con il DLGS 81/2017, articolo 81. Quivi l’articolo 1 ne affida la realizzazione alla volontà delle parti, con apposite procedure ed eseguibilità della prestazione parte in azienda e parte da remoto.

Nel caso di specie, l’urgenza determina l’applicabilità diretta ed immediata di una simile organizzazione del lavoro.

È chiaro che al rientro dall’emergenza, la misura sarà destinata a cessare. Non è detto però che nel marasma di eventi negativi, questa disposizione possa costituire un’occasione di innovazione del modo di lavorare al passo con le nuove tecnologie.

Centro Studi Corrado Rossitto

CIU – Unionquadri

Avv. Fabio Petracci