L’art. 26 comma 7 bis d.lgs. 151/2015, introdotto dalla legge n. 203/2024, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinariamente prevista per le dimissioni del lavoratore.
In merito all’interpretazione della norma, sono da subito sorti vari dubbi. Recentemente, si sono pronunciati in merito, con pronunce tra loro discordanti, il Tribunale di Milano e quello di Bergamo.
Il Tribunale di Milano, con pronuncia n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha ritenuto che per le dimissioni per fatti concludenti vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni indicati dalla legge, che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’ipotesi di assenza ingiustificata.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025, ha invece precisato che non è applicabile il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata.
Nella motivazione si legge che la previsione del CCNL riguarda infatti un istituto del tutto diverso, il licenziamento disciplinare ed il relativo termine ha la funzione di individuare la misura della gravità dell’inadempimento sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso e – si deve ritenere, comunque maggiore – stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto.
L’operatività di tale presunzione, richiede un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (a tale conclusione è anche giunto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025).
Ancora, ad avviso del Tribunale di Bergamo, i 15 giorni non possono essere intesi come giorni di calendario, bensì come giorni lavorativi; la disposizione infatti prevede che si deve “protrarre” oltre a tale termine la “assenza ingiustificata”, cioè il comportamento del lavoratore che, obbligato a rendere la prestazione di lavorativa, non si presenti senza giustificazione in un giorno, appunto, lavorativo.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni.jpg337597zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-12 12:01:472025-12-12 12:01:47Quale termine per le dimissioni per fatti concludenti?
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/Aggiornamento-GAE-2026-1_001.png842595zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-12 11:34:442025-12-12 11:34:45AGGIORNAMENTO GAE 2026 -2028 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PREVISIONE DAL 15 AL 30 DICEMBRE
In data 2 dicembre 2025, si è riunito il direttivo del Gruppo Unionquadri dell’Autorità Portuale dell’Adriatico Orientale.
Nel corso della riunione, è stata segnalata la situazione di paralisi amministrativa dell’ente portuale che da più di un anno è privo di effettivi organi di vertice.
La lamentata situazione di immobilismo ha interessato anche l’attività lavorativa dei Quadri.
Di seguito, è stato toccato il tema dell’accantonamento dell’importo del 2% sull’ammontare delle somme concernenti gli appalti anche per quanto attiene le quote da destinare a formazione e ricerca (articolo 45 DLGS 31 marzo 2023 n.36).
È stato appurato come l’80% delle risorse accantonate venga ripartito effettivamente tra i RUP e coloro che svolgono funzioni tecniche connesse all’appalto, sebbene il relativo regolamento sia carente su taluni punti e comporti erogazioni a favore di personale che non sempre ha grande attinenza con l’appalto.
Ulteriore tema trattato è stato quello dell’assicurazione.
I Quadri dell’Autorità Portuale lamentano che non è stata stipulata in loro favore l’assicurazione per danni verso terzi compreso l’ente di appartenenza nel caso di colpa grave, pur essendo detta ipotesi del tutto ammissibile per legge. In tal senso anche diverse pronunce della Corte dei Conti e della giurisprudenza amministrativa.
È stato poi affrontato il tema della “Direttiva Zangrillo 40” che comporta l’obbligo di almeno 40 ore annue di formazione per tutti i dipendenti pubblici.
L’Autorità Portuale vi ha provveduto solo tardivamente ed in termini sconnessi con indicazioni frammentarie e talvolta fuorvianti che, unite al cattivo funzionamento della piattaforma Syllabus, hanno causato ai dipendenti problemi e perdite di tempo.
Appreso dell’insediamento del nuovo Presidente dottor Marco Consalvo, il Gruppo chiederà apposito incontro per discutere le tematiche in essere.
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/images.jpg200252zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-11 15:04:072025-12-11 15:04:08UNIONQUADRI – AUTORITA’ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, si è occupato del caso di una dipendente che nel 2019 aveva presentato una prima denuncia whistleblowing ex art. 54 d.lgs. n.165/2001 (articolo oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 24/2023) per irregolarità commesse dai propri responsabili e ulteriore successiva denuncia sempre per whistleblowing perché la sua identità di autrice della segnalazione era stata rilevata e resa pubblica all’interno dell’Ente di appartenenza.
Successivamente, la lavoratrice cominciava a subire anche vessazioni da parte dei colleghi e dei propri superiori, spostamenti di sede e quindi era vittima di una serie di infondati e strumentali procedimenti disciplinari.
Ancora, la dipendente veniva demansionata, venendo addetta a semplici mansioni di natura meramente esecutiva e quindi isolata, venendo continuamente e pubblicamente denigrata dai propri superiori in ragione della presentazione delle segnalazioni.
Il Tribunale accertava in primo luogo la nullità di tutti i provvedimenti sfavorevoli adottati dall’Ente nei confronti della lavoratrice in quanto ritorsivi, essendo stati adottati a seguito ed in ragione delle sue segnalazioni come whistleblower.
Quanto alle domande di risarcimento del danno formulate dalla dipendente, l’art. 2087 c.c. prevede la responsabilità del datore di lavoro che colposamente ha consentito il manifestarsi di un ambiente di lavoro nocivo ed ostile, fonte di stress e logorio fisico e mentale.
Tuttavia, con riferimento all’individuazione del danno subito dalla lavoratrice, la CTU esperita in giudizio ha escluso la sussistenza di un danno biologico alla salute per effetto delle condotte illecite subite dalla dipendente sul luogo di lavoro, non ravvisando il consulente d’ufficio alcuna patologia o problematica sanitaria correlata al disagio lavorativo.
Escluso il danno biologico sub specie di danno alla salute, viene invece riconosciuto il danno morale (paura, disistima di sé, vergogna, disperazione) quale intensa sofferenza soggettiva provata dalla lavoratrice in conseguenza delle condotte della datrice di lavoro ed in particolare adottate da parte dei colleghi e superiori.
È emersa ed è stata provata in giudizio infatti la penosità del luogo di lavoro, nonché il senso di malessere, isolamento ed emarginazione e umiliazione provato dalla lavoratrice nella consapevolezza di dover lavorare in tale ambito.
La quantificazione del danno, in via equitativa, tiene conto del demansionamento subito per circa tre anni, quantificato in una somma pari a circa il 20% della retribuzione sia delle ulteriori sofferenze morali conseguenti alle condotte vessatorie, per un totale pari a 25.000,00 euro.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Logo-CIU-Ufficiale-.jpg512512zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-04 11:53:402025-12-12 12:00:15Risarcimento del danno morale al dipendente whistleblower.
La missione del Comitato Economico e Sociale Europeo ﴾CESE﴿ a Belgrado per la riunione del Comitato consultivo misto UE‑Serbia conferma l’importanza del dialogo con la società civile nel processo di allargamento dell’Unione europea. Il confronto con organizzazioni sociali, economiche e civiche serbe rappresenta un tassello essenziale per costruire fiducia reciproca e rafforzare la dimensione democratica del percorso verso l’adesione. Il CESE, organo consultivo dell’Unione, ha il compito di portare la voce della società civile nel dibattito europeo, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo alle politiche pubbliche. In materia di allargamento, sottolinea da tempo che l’integrazione dei paesi candidati deve basarsi su istituzioni solide, ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE – 4811 114 CNEL – CITAZIONI WEBBIZDIGITAL.IT 3-DIC-2025 tutela dei diritti fondamentali e partecipazione attiva dei cittadini. Tra i membri presenti a Belgrado figura Maurizio Mensi, rappresentante di CIU‐UNIONQUADRI* al CESE e docente di Diritto dell’economia presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. La sua partecipazione si inserisce nell’impegno del Comitato a sostenere i paesi candidati con proposte concrete e con un dialogo aperto tra istituzioni europee e attori locali. L’iniziativa rispecchia la visione di un’integrazione graduale e condivisa, in cui i paesi dei Balcani occidentali vengano coinvolti progressivamente nelle politiche e nelle strutture europee. La presenza del CESE a Belgrado rafforza dunque l’idea che l’allargamento non sia solo una scelta geopolitica, ma un investimento strategico nella democrazia, nella solidarietà e nella cooperazione tra popoli europei. CIU‐UNIONQUADRI è presente al CNEL e al Comitato Economico e Sociale Europeo ﴾CESE﴿ a Bruxelles. La Confederazione è oggi una delle principali organizzazioni di rappresentanza in Italia per le alte professionalità, che comprende quadri, dirigenti, professionisti, ricercatori e consulenti.
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/doc01126320251204105333_001.png842595zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-04 10:58:062025-12-04 10:58:06Maurizio Mensi (rappresentante CIU Unionquadri al CESE) a Belgrado: la società civile protagonista del dialogo UE-Serbia.
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/000_001.png842595zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-04 10:48:592025-12-04 10:49:34Il 2025 ci ha ricordato che la conoscenza è la forza che unisce, che spinge al cambiamento, che motiva l'azione.
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/Nuovo-I-50-anni-di-Ciu-Unionquadri-una-storia-che-parte-da-lontano-NT-Lavoro_001.png842595zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-04 09:49:552025-12-04 09:49:56I 50 anni di Ciu-Unionquadri, una storia che parte da lontano
http://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2025/12/UNIONQUADRI-SUL-PICCOLO-DI-TRIESTE-1.jpg573698zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2025-12-03 11:49:312025-12-03 11:52:19Un nuovo punto di riferimento: la Ciu Unionquadri apre lo sportello di supporto legale per i lavoratori.
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Quale termine per le dimissioni per fatti concludenti?
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaL’art. 26 comma 7 bis d.lgs. 151/2015, introdotto dalla legge n. 203/2024, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinariamente prevista per le dimissioni del lavoratore.
In merito all’interpretazione della norma, sono da subito sorti vari dubbi. Recentemente, si sono pronunciati in merito, con pronunce tra loro discordanti, il Tribunale di Milano e quello di Bergamo.
Il Tribunale di Milano, con pronuncia n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha ritenuto che per le dimissioni per fatti concludenti vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni indicati dalla legge, che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’ipotesi di assenza ingiustificata.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025, ha invece precisato che non è applicabile il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata.
Nella motivazione si legge che la previsione del CCNL riguarda infatti un istituto del tutto diverso, il licenziamento disciplinare ed il relativo termine ha la funzione di individuare la misura della gravità dell’inadempimento sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso e – si deve ritenere, comunque maggiore – stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto.
L’operatività di tale presunzione, richiede un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (a tale conclusione è anche giunto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025).
Ancora, ad avviso del Tribunale di Bergamo, i 15 giorni non possono essere intesi come giorni di calendario, bensì come giorni lavorativi; la disposizione infatti prevede che si deve “protrarre” oltre a tale termine la “assenza ingiustificata”, cioè il comportamento del lavoratore che, obbligato a rendere la prestazione di lavorativa, non si presenti senza giustificazione in un giorno, appunto, lavorativo.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia
AGGIORNAMENTO GAE 2026 -2028 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PREVISIONE DAL 15 AL 30 DICEMBRE
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaUNIONQUADRI – AUTORITA’ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaIn data 2 dicembre 2025, si è riunito il direttivo del Gruppo Unionquadri dell’Autorità Portuale dell’Adriatico Orientale.
Nel corso della riunione, è stata segnalata la situazione di paralisi amministrativa dell’ente portuale che da più di un anno è privo di effettivi organi di vertice.
La lamentata situazione di immobilismo ha interessato anche l’attività lavorativa dei Quadri.
Di seguito, è stato toccato il tema dell’accantonamento dell’importo del 2% sull’ammontare delle somme concernenti gli appalti anche per quanto attiene le quote da destinare a formazione e ricerca (articolo 45 DLGS 31 marzo 2023 n.36).
È stato appurato come l’80% delle risorse accantonate venga ripartito effettivamente tra i RUP e coloro che svolgono funzioni tecniche connesse all’appalto, sebbene il relativo regolamento sia carente su taluni punti e comporti erogazioni a favore di personale che non sempre ha grande attinenza con l’appalto.
Ulteriore tema trattato è stato quello dell’assicurazione.
I Quadri dell’Autorità Portuale lamentano che non è stata stipulata in loro favore l’assicurazione per danni verso terzi compreso l’ente di appartenenza nel caso di colpa grave, pur essendo detta ipotesi del tutto ammissibile per legge. In tal senso anche diverse pronunce della Corte dei Conti e della giurisprudenza amministrativa.
È stato poi affrontato il tema della “Direttiva Zangrillo 40” che comporta l’obbligo di almeno 40 ore annue di formazione per tutti i dipendenti pubblici.
L’Autorità Portuale vi ha provveduto solo tardivamente ed in termini sconnessi con indicazioni frammentarie e talvolta fuorvianti che, unite al cattivo funzionamento della piattaforma Syllabus, hanno causato ai dipendenti problemi e perdite di tempo.
Appreso dell’insediamento del nuovo Presidente dottor Marco Consalvo, il Gruppo chiederà apposito incontro per discutere le tematiche in essere.
AGGIORNAMENTO GAE 2026-2028 RINVIO PUBBLICAZIONE DECRETO
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaCONCORSO PNRR SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaRisarcimento del danno morale al dipendente whistleblower.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaIl Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, si è occupato del caso di una dipendente che nel 2019 aveva presentato una prima denuncia whistleblowing ex art. 54 d.lgs. n.165/2001 (articolo oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 24/2023) per irregolarità commesse dai propri responsabili e ulteriore successiva denuncia sempre per whistleblowing perché la sua identità di autrice della segnalazione era stata rilevata e resa pubblica all’interno dell’Ente di appartenenza.
Successivamente, la lavoratrice cominciava a subire anche vessazioni da parte dei colleghi e dei propri superiori, spostamenti di sede e quindi era vittima di una serie di infondati e strumentali procedimenti disciplinari.
Ancora, la dipendente veniva demansionata, venendo addetta a semplici mansioni di natura meramente esecutiva e quindi isolata, venendo continuamente e pubblicamente denigrata dai propri superiori in ragione della presentazione delle segnalazioni.
Il Tribunale accertava in primo luogo la nullità di tutti i provvedimenti sfavorevoli adottati dall’Ente nei confronti della lavoratrice in quanto ritorsivi, essendo stati adottati a seguito ed in ragione delle sue segnalazioni come whistleblower.
Quanto alle domande di risarcimento del danno formulate dalla dipendente, l’art. 2087 c.c. prevede la responsabilità del datore di lavoro che colposamente ha consentito il manifestarsi di un ambiente di lavoro nocivo ed ostile, fonte di stress e logorio fisico e mentale.
Tuttavia, con riferimento all’individuazione del danno subito dalla lavoratrice, la CTU esperita in giudizio ha escluso la sussistenza di un danno biologico alla salute per effetto delle condotte illecite subite dalla dipendente sul luogo di lavoro, non ravvisando il consulente d’ufficio alcuna patologia o problematica sanitaria correlata al disagio lavorativo.
Escluso il danno biologico sub specie di danno alla salute, viene invece riconosciuto il danno morale (paura, disistima di sé, vergogna, disperazione) quale intensa sofferenza soggettiva provata dalla lavoratrice in conseguenza delle condotte della datrice di lavoro ed in particolare adottate da parte dei colleghi e superiori.
È emersa ed è stata provata in giudizio infatti la penosità del luogo di lavoro, nonché il senso di malessere, isolamento ed emarginazione e umiliazione provato dalla lavoratrice nella consapevolezza di dover lavorare in tale ambito.
La quantificazione del danno, in via equitativa, tiene conto del demansionamento subito per circa tre anni, quantificato in una somma pari a circa il 20% della retribuzione sia delle ulteriori sofferenze morali conseguenti alle condotte vessatorie, per un totale pari a 25.000,00 euro.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia
Maurizio Mensi (rappresentante CIU Unionquadri al CESE) a Belgrado: la società civile protagonista del dialogo UE-Serbia.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaLa missione del Comitato Economico e Sociale Europeo ﴾CESE﴿ a Belgrado per la riunione del Comitato consultivo misto UE‑Serbia conferma l’importanza del dialogo con la società civile nel processo di allargamento dell’Unione europea. Il confronto con organizzazioni sociali, economiche e civiche serbe rappresenta un tassello essenziale per costruire fiducia reciproca e rafforzare la dimensione democratica del percorso verso l’adesione. Il CESE, organo consultivo dell’Unione, ha il compito di portare la voce della società civile nel dibattito europeo, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo alle politiche pubbliche. In materia di allargamento, sottolinea da tempo che l’integrazione dei paesi candidati deve basarsi su istituzioni solide, ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE – 4811 114 CNEL – CITAZIONI WEBBIZDIGITAL.IT 3-DIC-2025 tutela dei diritti fondamentali e partecipazione attiva dei cittadini. Tra i membri presenti a Belgrado figura Maurizio Mensi, rappresentante di CIU‐UNIONQUADRI* al CESE e docente di Diritto dell’economia presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. La sua partecipazione si inserisce nell’impegno del Comitato a sostenere i paesi candidati con proposte concrete e con un dialogo aperto tra istituzioni europee e attori locali. L’iniziativa rispecchia la visione di un’integrazione graduale e condivisa, in cui i paesi dei Balcani occidentali vengano coinvolti progressivamente nelle politiche e nelle strutture europee. La presenza del CESE a Belgrado rafforza dunque l’idea che l’allargamento non sia solo una scelta geopolitica, ma un investimento strategico nella democrazia, nella solidarietà e nella cooperazione tra popoli europei. CIU‐UNIONQUADRI è presente al CNEL e al Comitato Economico e Sociale Europeo ﴾CESE﴿ a Bruxelles. La Confederazione è oggi una delle principali organizzazioni di rappresentanza in Italia per le alte professionalità, che comprende quadri, dirigenti, professionisti, ricercatori e consulenti.
Il 2025 ci ha ricordato che la conoscenza è la forza che unisce, che spinge al cambiamento, che motiva l’azione.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaI 50 anni di Ciu-Unionquadri, una storia che parte da lontano
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaUn nuovo punto di riferimento: la Ciu Unionquadri apre lo sportello di supporto legale per i lavoratori.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaSu Nord Est News:
Su Trieste Cafe:
Su ilfriuliveneziagiulia.it:
Su “Il Messaggero Veneto” di sabato 8 novembre:
Su teleantenna.it:
Su FVG Cafe:
Su GR della RAI del Friuli Venezia Giulia delle 7:20 di martedì 11 novembre (dal minuto 32:20):
Sul settimanale “Il Popolo” di Pordenone:
Sul sito di Radio Capodistria:
Sul GR di Radio Capodistria delle 12.30 di sabato 15 novembre(dal minuto 15:20):
Su Udine Today:
Su “Il Goriziano”: