Documenti

‘Energie per Roma 2026’, in Campidoglio i protagonisti del merito

Premiate le eccellenze della Capitale nei settori dell’innovazione, della cultura, dell’associazionismo, dell’impegno civico, dell’impresa e della ricerca.

Roma celebra i suoi figli miglioriNella Sala della Protomoteca del Campidoglio, il 12 gennaio 2026, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio ‘Energie per Roma 2026’, giunto alla sua sesta edizione. L’evento, ideato e promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali diretto dal professore Fabio Pompei insieme al Consigliere Alessandro Alongi (Presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio XII di Roma), ha valorizzato, anche in questa edizione, le eccellenze della Capitale nei settori dell’innovazione, della cultura, dell’associazionismo, dell’impegno civico, dell’impresa e della ricerca.

Alla presenza di Fabrizio Santori, Consigliere comunale e Segretario dell’Assemblea Capitolina, e dell’On. Andrea De Maria, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, nonché della IV Commissione (Difesa), che hanno portato i saluti istituzionali, la manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento e orgoglio per le tante ‘energie’ che, ogni giorno, molto spesso in assoluto silenzio, contribuiscono allo sviluppo, alla coesione e alla reputazione di Roma come città dinamica, solidale e proiettata verso il futuro.

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti professionisti, associazioni, enti e imprese che hanno saputo distinguersi per il loro contributo alla crescita culturale, economica e sociale della città. Tra i premiati, figure di spicco del mondo accademico, sanitario, artistico e imprenditoriale, unite da un comune denominatore: la passione per Roma e l’impegno costante per renderla più moderna, inclusiva e sostenibile. Le testimonianze dei premiati hanno alternato momenti di emozione e riflessione, mettendo in luce storie di dedizione quotidiana, innovazione e coraggio civico. La serata, condotta da Laura Nardecchia, Valentina Tacchi e Diana Stefani, ha offerto al pubblico un racconto corale del meglio della Capitale, dove le competenze professionali si intrecciano con valori umani e senso di comunità.

L’iniziativa, patrocinata dalla Ciu Unionquadri, realtà presente al CNEL e al Cese di Bruxelles, ha confermato il Premio “Energie per Roma” come uno degli appuntamenti più significativi tra quelli dedicati al merito, al lavoro e all’impegno cittadino. La giuria, composta da Fabio Pompei, Alessandro Alongi, Gabriella Ancora, Marco Ancora, Diana Stefani e Pietro Pinna Parpaglia, ha sottolineato come siano pervenute oltre mille candidature, rendendo particolarmente complesso il processo di selezione tra le molte storie di valore raccolte. Nei loro interventi, Fabrizio Santori e Andrea De Maria hanno sottolineato l’importanza di creare una rete tra amministrazione, cittadini attivi e mondi professionali. L’evento ha ribadito il ruolo del Premio ‘Energie per Roma’ come piattaforma di incontro e ispirazione per la città: un luogo simbolico dove le diverse “energie” si uniscono per rafforzare l’identità collettiva e valorizzare le migliori pratiche capitoline. Cesc Media, media partner dell’iniziativa, ha curato le interviste ai partecipanti con Gabriele Scorzini, Andrea Lo Presti e Lorenzo Menestò.

https://www.adnkronos.com/cronaca/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito_45YdP2s9FfUogKOpJ7YNty#google_vignettehttps://www.adnkronos.com/cronaca/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito_45YdP2s9FfUogKOpJ7YNty#google_vignette

https://www.ilmessaggero.it/roma/eventi/energie_roma_2026_campidoglio_protagonisti_merito_capitolino-9297115.html

https://www.europeconnectnews.com/energies-for-rome-2026-in-the-capitoline-hill-the-protagonists-of-civic-merit/ https://www.europeconnectnews.com/energias-para-roma-2026-en-el-capitolio-los-protagonistas-del-merito-capitalino/

https://www.parlamentonotizie.com/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino/ https://www.bizdigital.it/2026/01/13/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino/ https://www.leenergie.it/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino/

https://www.spqrdaily.it/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino/ https://www.notizieromane.com/generale/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino https://www.neapolisroma.it/energie-per-roma-2026-in-campidoglio-i-protagonisti-del-merito-capitolino/

Violazione dell’obbligo di repêchage anche la sottoscrizione di (successivo) contratto di lavoro autonomo.

Con l’ordinanza n. 31312/2025 del 1° dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione si pronunciava sull’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo promossa da un lavoratore con la qualifica di quadro e l’incarico di direttore tecnico.

In particolare, nei gradi di merito del giudizio, Tribunale e Corte d’Appello non ritenevano assolto l’onere della prova, incombente sulla società datrice di lavoro, relativamente all’obbligo di repêchage, considerato che emergeva come sarebbe stato possibile adibire il lavoratore alle mansioni di responsabile delle risorse umane, affidate invece ad un diverso soggetto in epoca immediatamente successiva al licenziamento.

La datrice di lavoro giustificava tale scelta in quanto aveva stipulato con il (nuovo) responsabile delle risorse umane un contratto di collaborazione (dunque autonomo), pertanto non si poteva configurare violazione alcuna dell’obbligo di repêchage, considerato che la posizione di responsabile delle risorse umane era stata ricoperta da un lavoratore non subordinato.

Ciò che però effettivamente rileva non è la qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato), quanto la necessità di avvalersi dell’apporto di un soggetto per ricoprire una posizione vacante, che ben avrebbe potuto essere affidata al lavoratore oggetto del provvedimento di recesso, in tal modo evitando il suo licenziamento.

Pertanto la Suprema Corte conferma l’illegittimità del licenziamento, in quanto, posto il principio secondo cui qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repêchage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando.

Dunque, è circostanza del tutto irrilevante che successivamente quella determinata posizione lavorativa venga ricoperta – sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro – mediante un successivo contratto di lavoro autonomo.

Altrimenti, risulterebbe fin troppo agevole per il datore di lavoro eludere il limite del repêchage, soddisfacendo la sua ineliminabile esigenza lavorativa (nel caso di specie quella di responsabile delle risorse umane) ricorrendo a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

Analogamente, deve ritenersi violato il repêchage nel caso in cui il datore di lavoro ricopra quella diversa posizione lavorativa mediante una nuova assunzione a tempo determinato, senza averla offerta al dipendente licenziando (Cass. n. 18904/2024).

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia

Scopri il Comitato Economico e Sociale Europeo – CESE

link.europa.eu/X4fJWg

https://www.linkedin.com/posts/european-economic-social-committee_this-is-the-eesc-activity-7402028883534868480-0-M6/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAADu4N3oBp5BW2s2TvNsdSTLEv2Wajp8wT-M

Le infrastrutture “tecniche” stanno ridisegnando i diritti nell’economia dei dati. E spesso le regole arrivano dopo.

Maurizio Mensi:

Felice di condividere la pubblicazione di “diritto nelle nuove tecnologie”, Libro che ho scritto con il collega Giampiero Falletta, pensato per offrire strumenti concreti a chi deve orientarsi nelle trasformazioni del diritto digitale

Al centro del lavoro, gli snodi delle politiche tecnologiche: IA, semiconduttori, cave sottomarini, 5G, Cloud, fino alle sfide poste dalle tecnologie quantistiche, mostrando come la tutela dei diritti nell’economia dei dati dipenda sempre più da scelte su infrastrutture solo in appartenenza tra “tecniche”

L’obiettivo è proporre una chiave di lettura giuridica che per comprendere come privacy, sicurezza, governance degli algoritmi e infrastrutture critiche contribuiscano a definire il nuovo ecosistema digitale.

Burnout in aula: approvato dal Senato l’Osservatorio permanente.

Il Senato ha approvato l’Ordine del giorno (n. G/1706/40/10) al DDL n. 1706 che impegna il Governo a riconoscere e certificare ufficialmente l’usura psicofisica cui sono sottoposti i docenti. Il provvedimento, promosso dal senatore Roberto Marti della Lega, Presidente della commissione Cultura e Istruzione, è stato sottoscritto anche dai senatori leghisti Elena Murelli, Maria Cristina Cantù e Tilde Minasi. L’atto costituisce un riconoscimento politico formale, inserito strategicamente nella conversione del Decreto legge sulla sicurezza dello scorso 10 dicembre. Per la prima volta, il benessere psicofisico a scuola è affiancato alla sicurezza sul lavoro. Il dispositivo approvato dal Senato è chiaro: il Governo dovrà adottare tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per istituire presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito un Osservatorio permanente dedicato al benessere psicofisico del personale scolastico. Non si tratterà di una struttura burocratica imposta dall’alto, ma di un organismo con funzioni di studio, monitoraggio e ricerca, composto sia da rappresentanti delle principali associazioni sindacali del comparto istruzione, sia da esperti in ambito medico e psicologico.

La necessità di un Osservatorio nasce sia da ragioni tecniche che politiche. Per superare le rigidità della Legge Fornero e ottenere l’anticipo pensionistico o specifiche indennità di usura, non bastano le semplici proteste: è indispensabile disporre di dati scientifici, inoppugnabili e certificati dallo Stato. L’Osservatorio rappresenta quindi lo strumento giuridico per raccogliere e validare questi dati, condizione necessaria, seppure non sufficiente per invertire la rotta sul fronte pensionistico nella scuola, e permettere agli insegnanti di andare in pensione a 60 o 61 anni, come già previsto per altre categorie a rischio, riconoscendo che l’insegnamento è una professione altamente gravosa e difficilmente sostenibile fino ai 67 anni, come da tempo le diverse associazioni di categorie sostengono.

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE.

Sicurezza nelle Stazioni, CIU Unionquadri: “Proteggere i lavoratori del trasporto. Serve un piano di vigilanza urgente.”

“CIU Unionquadri esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane capotreno barbaramente ucciso a Bologna. Un evento di una gravità inaudita che non può lasciarci indifferenti.

Questo tragico episodio – dichiara CIU Unionquadri, Membro del CNEL e del CESE – è il segnale di un’emergenza sicurezza non più rinviabile. Ogni giorno migliaia di lavoratori del settore si confrontano con contesti di degrado e pericolo che minano la loro incolumità.

In linea con quanto auspicato dal Ministro dei Trasporti in merito al potenziamento della vigilanza, CIU Unionquadri, con il suo Dipartimento Trasporti, chiede un incontro urgente alle autorità competenti e ai vertici aziendali per definire protocolli di sicurezza più stringenti nelle stazioni e a bordo dei treni. È prioritario fare piena luce sull’accaduto e, soprattutto, agire preventivamente affinché il personale del trasporto insieme all’intera rete di utenza possa svolgere il proprio servizio in condizioni di totale sicurezza.

L’auspicio è che questo avvenga secondo gli accordi ed i protocolli che regolano la collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di impedire ogni forma di illegalità e garantire l’integrità del personale tutto e dei viaggiatori sui treni, nelle stazioni e nelle aree di sosta”

CNEL: Avviso pubblico per il conferimento di n. 6 borse di studio a supporto delle attività del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Quale termine per le dimissioni per fatti concludenti?

L’art. 26 comma 7 bis d.lgs. 151/2015, introdotto dalla legge n. 203/2024, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinariamente prevista per le dimissioni del lavoratore.

In merito all’interpretazione della norma, sono da subito sorti vari dubbi. Recentemente, si sono pronunciati in merito, con pronunce tra loro discordanti, il Tribunale di Milano e quello di Bergamo.

Il Tribunale di Milano, con pronuncia n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha ritenuto che per le dimissioni per fatti concludenti vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni indicati dalla legge, che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’ipotesi di assenza ingiustificata.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025, ha invece precisato che non è applicabile il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata.

Nella motivazione si legge che la previsione del CCNL riguarda infatti un istituto del tutto diverso, il licenziamento disciplinare ed il relativo termine ha la funzione di individuare la misura della gravità dell’inadempimento sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso e – si deve ritenere, comunque maggiore – stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto.

L’operatività di tale presunzione, richiede un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (a tale conclusione è anche giunto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025).

Ancora, ad avviso del Tribunale di Bergamo, i 15 giorni non possono essere intesi come giorni di calendario, bensì come giorni lavorativi; la disposizione infatti prevede che si deve “protrarre” oltre a tale termine la “assenza ingiustificata”, cioè il comportamento del lavoratore che, obbligato a rendere la prestazione di lavorativa, non si presenti senza giustificazione in un giorno, appunto, lavorativo.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia