Suprema corte di cassazione pronuncia n. 26956/2025 – Non è valida per evitare il superamento del comporto la comunicazione della particolare gravità della malattia fatta via WhatsApp
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26956/2025, si è espressa sul caso di un lavoratore che impugnava un licenziamento intimato per pacifico superamento del periodo di comporto.
Il CCNL Logistica applicabile al rapporto di lavoro esclude tuttavia dal conteggio del comporto le “malattie particolarmente gravi”.
Il lavoratore precisava di aver avvisato della gravità della patologia il proprio responsabile di filiale mediante scambio di messaggi avvenuto tramite il programma di messaggistica WhatsApp; nella conversazione, il lavoratore comunicava l’andamento е la natura della malattia.
Per malattie particolarmente gravi, che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze, devono intendersi le terapie salvavita, ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita.
I certificati medici inviati all’azienda non vedevano barrata, da parte del medico, la casella “Patologia grave che richiede terapia salvavita” e avesse impedito lo svolgimento della quotidiana attività di lavoro.
Il CCNL prevede l’obbligo per il lavoratore di inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita al fine di ottenere l’esclusione dal computo del comporto dei relativi periodi di assenza.
La Suprema Corte conferma che nessun valore di carattere medico-legale poteva essere attribuito allo scambio di messaggi WhatsApp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l’andamento е la natura della malattia, confermando la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



