Staff leasing: rinviata alla CGUE la questione del requisito di temporaneità.

Il DLGS 81/2015 (Jobs Act) agli articoli da 30 a 40 disciplina la Somministrazione di Lavoro (lavoro interinale) definito dall’articolo 30 come il contratto a tempo indeterminato o determinato con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata dalla legge, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

Come dato a vedere, la somministrazione può avvenire a tempo determinato o a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing).

Limiti percentuali pari al 20% della forza lavoro sono imposti dalla legge per quanto riguarda la somministrazione a tempo determinato ed un limite maggiore del 30% per la somministrazione a tempo determinato.

I lavoratori somministrati a tempo indeterminato debbono essere stati assunti a tempo indeterminato dal somministratore.

La somministrazione a tempo determinato è soggetta inoltre al limite di utilizzo di 24 mesi per ciascun lavoratore, anche non continuativi, potendo superare detto limite senza che si costituisca un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, ma esclusivamente con la conseguenza della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore. Detta disposizione per espressa previsione di legge è destinata ad avere vigore sino al 30 giugno 2025.

Precisa la legge come il contratto di somministrazione sia vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,  presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Mentre il contratto di lavoro intercorre tra il somministratore ed il dipendente somministrato, il rapporto tra somministratore ed utilizzatore è disciplinato dal contratto di somministrazione vero e proprio contratto commerciale che deve contenere tutta una serie di requisiti formali stabiliti dalla legge.

Il contratto di somministrazione va pertanto stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di dati essenziali per la sua validità quali: gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei lavoratori da somministrare;)  l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi; il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Con il medesimo contratto l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Somministrazione a tempo indeterminato e somministrazione a tempo determinato.

L’agenzia di somministrazione può assumere il lavoratore in entrambe le forme di cui sopra.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato il contratto con l’agenzia avrà tutte le caratteristiche del contratto a tempo indeterminato e nei periodi nel corso dei quali il lavoratore non sarà inviato in missione presso l’utilizzatore, gli dovrà essere corrisposta un’indennità di disponibilità.

Per quanto invece riguarda l’assunzione a tempo determinato, la legge stabilisce l’applicabilità della normativa sui contratti a termine.

Si ribadisce rispetto ai contratti a termine, l’applicazione del termine massimo di durata del contratto a termine, le ipotesi del limite totale di 24 mesi per le assunzioni a termine, la disciplina delle proroghe e della sanzione consistente nella trasformazione del contratto in tempo indeterminato, si esclude il limite degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro ed il diritto di precedenza.

Per quanto riguarda la retribuzione dei lavoratori somministrati durante la missione, a parità di mansione, essa non può essere nel suo complesso inferiore a quella dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello.   Inoltre, l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Da quanto sin qui emerso dal dato testuale della legge, si ricava che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato non presenta limiti di durata.

Dunque il somministrante può inviare in missione presso l’utilizzatore un dipendente che intrattenga con il somministrante un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di recente però, il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 7 novembre 2024 ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale per verificare se la normativa nazionale si ponga in violazione della Direttiva 2008/104/CE che impone il requisito della temporaneità al contratto di somministrazione lavoro.

Fabio Petracci

Assunzioni PA e riduzione turnover.

Anche a seguito delle osservazioni formulate da CIU UNIONQUADRI nel corso dell’audizione dell’11 novembre 2024 da parte del Consiglio dei Ministri, nell’approvazione della legge Finanziaria per il 2025, il taglio del turn over nella pubblica amministrazione, ha subito rilevanti eccezioni e delimitazioni.

Grazie alle modifiche apportate alla legge di Bilancio per il 2025, per numerose pubbliche amministrazioni, sarà possibile sostituire il 100% dei dipendenti che lasciano il servizio.

È stato così modificato l’articolo 110 della Legge di Bilancio 2025, rivedendo in maniera rilevante il taglio del turn over nelle pubbliche amministrazioni.

Potranno così assumere nella misura del 100% dei posti liberi, gran parte degli Enti Locali, comprese le Regioni, le Camere di Commercio, i Corpi di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Università per quanto attiene i ricercatori, Il Ministero di Giustizia per il personale togato della Magistratura.

Trascriviamo in parte il testo del documento redatto da CIU UNIONQUADRI sul punto in occasione della consultazione:

“Sui punti che riguardano il Pubblico Impiego, il nostro sindacato non può non guardare che con favore quelle misure che consentono al lavoratore la libertà nel determinare il momento di cessazione del rapporto di lavoro.

Ancor più favorevolmente è da noi vista la possibilità di trattenimento volontario in servizio per attività di tutoraggio ed accompagnamento dei nuovi assunti.

Resta irrisolto il problema di voler conciliare questa normativa con la riduzione del turn over al 75% delle risorse.

La riduzione del turn over acuisce il proprio effetto con il trattenimento in servizio di una parte del personale.

Temiamo in questo modo, possa essere compromessa l’immissione di giovani generazioni nella pubblica amministrazione e l’assunzione di personale da inserire nell’area delle elevate professionalità (EP).”

Fabio Petracci

Attività Centro Studi a supporto a CIU UNIONQUADRI.

In data 14 febbraio 2025, CIU UNIONQUADRI unitamente alla propria delegazione del FVG e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sottoscriverà apposito accordo aziendale unitamente ad altri sindacati a suggello della propria rappresentatività in azienda.

Attività Centro Studi a supporto a CIU UNIONQUADRI

In data 13 febbraio 2025, CIU UNIONQUADRI supportata dal proprio Centro Studi presenterà presso TPER Azienda per i Trasporti Locali dell’Emilia Romagna dove è organizzata una propria rappresentanza un programma di servizi assistenziali, pensionistici, fiscali e legali.

L’attività è il frutto della collaborazione con i rappresentanti aziendali e le realtà locali.

Contributo sui referendum in materia di lavoro.

Con comunicato del 20 gennaio 2025, la Corte Costituzionale ha statuito l’ammissibilità di quattro referendum abrogativi in materia di lavoro.

Il primo è relativo all’abrogazione della disciplina in materia di licenziamenti illegittimi introdotta dal contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015, Jobs Act). All’approvazione del quesito conseguirebbe l’abolizione dell’intero testo del d.lgs. 23/2015 e l’applicabilità di conseguenza a tutti i lavoratori (e non solo quelli assunti prima del 7 marzo 2015) dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), nel testo modificato nel 2012 dalla Riforma Fornero.

Il secondo quesito si riferisce sempre alle ipotesi di tutele in caso di licenziamento illegittimo ma con riferimento all’abrogazione della previsione contenuta all’art. 8 della legge n. 604/1966, che pone un tetto pari a 6 mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo operato da datori di lavoro che non impiegano più di 15 dipendenti. Il quesito si pone l’obiettivo di rafforzare le tutele dei dipendenti delle piccole imprese nei casi di licenziamento illegittimo mediante l’abrogazione del tetto massimo all’indennizzo.

Il terzo quesito riguarda la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19 d.lgs. n. 81/2015) e mira a limitare il ricorso al lavoro a termine reintroducendo come necessaria la sussistenza sin dall’inizio di una causale giustificativa per stipulare qualunque contratto a tempo determinato con una durata massima pari a 24 mesi.

Infine, l’ultimo quesito ammesso intenderebbe abrogare l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, che dispone che il committente sia responsabile solidalmente con l’appaltatore e il subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore impiegato nell’appalto non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL, fatta eccezione per i danni-conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

CIU Unionquadri

Bullismo, Cyberbullismo e Violenza di Genere. Come contrastare la violenza.

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK IN FONDO ALLA PAGINA

Evento: Bullismo, Cyberbullismo e Violenza di Genere. Come contrastare la violenza

Luogo: Roma, Senato della Repubblica, Sala Caduti di Nassirya

Data: 13 febbraio ore 13,00 (ingresso ore 12:45)

Ingresso: Senato – Piazza Madama, Roma

Dress code: Abbigliamento formale obbligatorio, giacca e cravatta per gli uomini.

L’incontro:

L’evento si propone come una occasione per sensibilizzare e discutere temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere, con un focus sulle strategie di prevenzione e contrasto.

Programma (provvisorio):

Sen. Mariolina Castellone – Vicepresidente del Senato

Dott.ssa Gabriella Ancora – Presidente CIU Unionquadri e Responsabile della sede di Roma della Fondazione Libra ETS

Dott.ssa Giuseppina Filieri – Psicologa e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Libra ETS

Marco Matteazzi – Ambassador della Fondazione Libra ETS e testimone diretto del bullismo
con la testimonianza di Jerry Hasani e Ilenia Tosto

Avv. Alberto Petti – Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Libra ETS

Dott. Alessandro Alongi – Presidente della Commissione Politiche Sociali Roma 12

Prof. Lorenzo Cuna, Dirigente scolastico – Rete ARETE

Annalisa Coluzzi, artista e coreografa, autrice di The Cube, spettacolo di teatro danza per la sensibilizzazione sul tema del bullismo

Modera: Fabio Pompei – Giornalista e autore del libro Fake Democracy

La storia

Durante l’incontro, sarà raccontata la storia di Marco Matteazzi, vittima di bullismo che ha trasformato la sua sofferenza in un potente messaggio di resilienza. Marco ha recentemente completato una sfida personale: ha corso una mezza maratona al giorno per 100 giorni consecutivi. Presto inizierà una nuova impresa, correndo una maratona al giorno per 99 giorni consecutivi in 99 città italiane, concludendo il percorso con la celebre “100 km del Passatore” a Firenze.

La storia di Marco sarà il punto di partenza per affrontare il tema del bullismo, analizzando i meccanismi psicologici che lo alimentano e le strategie per superarlo.

PER PARTECIPARE É NECESSARIO REGISTRARSI ENTRO IL GIORNO 11 Febbraio ORE 15,00:

https://forms.gle/kRnp1cgnbN4c1VXD8

(ISCRIZIONI CHIUSE – RAGGIUNTO IL LIMITE DI CAPACITA’ DELLA SALA)

Nota: Si richiede agli ospiti il rispetto del dress code formale per accedere al Senato – Sala Caduti di Nassirya.

“Europa in Salute” al Parlamento Europeo: focus su prevenzione, innovazione e qualità dei servizi sanitari.


L’evento è stato organizzato a Bruxelles.

Organizzato dall’Osservatorio sulla salute territoriale del Centro Europeo di Studi Culturali “Osservasalute”, diretto dal Prof. Fabio Pompei e presieduto dal dott. Paolo L’Angiocola.
L’innovazione tecnologica e il futuro dei servizi sanitari sono stati approfonditi dal Dr. Marco Ancora, rappresentante dell’Istituto Italiano Quadri – CIU Unionquadri. L’evento moderato dal giornalista e docente Fabio Pompei ha trattato le politiche necessarie per garantire un sistema sanitario efficiente, innovativo ed accessibile a tutti i cittadini europei.

E’ stata ribadita l’importanza di un impegno congiunto tra istituzioni, professionisti della sanità e cittadini, per affrontare le sfide del futuro in un’ottica di salute pubblica condivisa e sostenibile, sottolineando la necessità di un’attenzione particolare alla prevenzione.