Notizia CESE: Approvato all’unanimità dal CESE il parere Omnibus nel settore della difesa,con Maurizio Mensi – rappresentante di CIU-Unionquadri – come Rapporteur Géneral

Nella seduta plenaria di settembre, in chiusura del mandato 2020-2025, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha approvato all’unanimità il parere sul Pacchetto Omnibus nel settore della difesa predisposto da Maurizio Mensi, rappresentante di CIU-Unionquadri e Rapporteur Général del documento.

Il parere ha ad oggetto due regolamenti e una direttiva, strumenti chiave proposti dalla Commissione europea volti ad incidere su procedure e meccanismi inerenti al comparto della difesa, migliorando al tempo stesso competitività industriale ed efficienza del sistema produttivo. In particolare, tali interventi normativi sono volti ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni, semplificare le procedure e introdurre meccanismi innovativi come l’estensione e armonizzazione delle licenze generali di trasferimento per progetti UE, favorendo sinergie tra capitale pubblico, privato e fondi europei come InvestEU.

Con il parere approvato in Plenaria, il CESE non si limita ad approvare gli obiettivi del Pacchetto Omnibus, ma propone alla Commissione di introdurre efficaci meccanismi di verifica circa le previste modifiche normative, una gestione più flessibile e trasparente del Fondo europeo per la difesa, politiche per lo sviluppo delle competenze STEM e manageriali, con l’attivazione di programmi Erasmus e centri di eccellenza a beneficio del tessuto industriale e della società civile europea.

Secondo Mensi, “il Pacchetto Omnibus per la Difesa rappresenta la quintessenza di un approccio legislativo integrato che permette di modificare rapidamente e in modo contestuale diversi elementi del quadro regolatorio europeo in risposta alle delicate sfide geopolitiche e tecnologiche”. Tuttavia, proprio per questo, comporta una verifica attenta circa la compatibiltà dei suoi contenuti con il quadro normativo in cui si inseriscono e le normative settoriali collegate.

L’approvazione unanime del parere dimostra la centralità delle misure contenute negli interventi normativi proposti dalla Commissione non solo per rispondere alle esigenze della difesa europea, ma anche a fini di modernizzazione produttiva, resilienza industriale e, in ultima analisi, per garantire il benessere collettivo”, rileva Gabriella Ancora, Presidente di CIU-Unionquadri. “Occorre fare in modo che la modernizzazione e la resilienza della filiera europea della difesa procedano di pari passo con la tutela degli interessi collettivi ed il benessere della società civile. L’attenzione della nostra organizzazione presente in Italia al CNEL, è rivolta da sempre verso l’innovazione tecnologica e la conseguente formazione e inclusione nel mondo del lavoro, si auspica che il parere sulla strategia europea per la difesa, abbia un impatto concreto sulla qualità della vita di tutti i cittadini europei”.

PROPOSTE PER L’ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DEI FONDI INTERPROFESSIONALI.

Nell’incontro convocato a luglio u.s., il Ministero del Lavoro ha illustrato alle Parti Sociali costituenti i Fondi paritetici interprofessionali i principali ambiti di intervento connessi all’adeguamento delle modalità di gestione delle risorse assegnate ai medesimi Fondi.

Fondo Conoscenza costituito da Ciu Unionquadri e Fenapi ha presentato una serie di contributi relativamente all’individuazione di alcuni criteri.

Fondo Conoscenza è stato autorizzato nel 2015 e si è pertanto strutturato in tempi successivi alla maggioranza degli altri fondi autorizzati. Ciò ha comportato che l’inizio delle attività non fosse supportato dalla cospicua dotazione finanziaria del cosiddetto start-up” ministeriale (nel frattempo esauritasi), che ha tra l’altro consentito alla maggioranza dei fondi di operare massicce campagne di promozione. Nonostante tale condizione di partenza, benché una consistente quantità delle aziende fosse già stata contattata dal sistema dei fondi interprofessionali, la base associativa di Fondo Conoscenza è oggi costituita per il 60% da aziende non già aderenti ad altri Fondi.

Il dato è sicuramente indice della politica associativa che, su precisa indicazione delle Parti Sociali, il Fondo ha portato avanti sin dalla sua autorizzazione: coinvolgere nelle attività quelle realtà produttive che non trovavano “rappresentanza” nel sistema della formazione continua; in larga parte, imprese di dimensioni ridotte, caratterizzate da un alto fabbisogno di supporto, anche per quel che riguarda i temi della formazione, e da una limitata tutela, e perciò considerate, fino a quel momento, marginali.

Per concretizzare tale azione, il Fondo ha sviluppato strumenti formativi e procedure dedicate in modo specifico alle piccole e microimprese, adottando modelli di gestione rapidi, snelli ed efficaci. Un approccio, questo, che consente di valorizzare al meglio le risorse INPS, trasformandole -grazie anche alla collaborazione degli enti di formazione accreditati- in progetti di formazione concreti, di cui beneficiano i lavoratori e le aziende.

Fondo Conoscenza in relazione alla necessaria rivisitazione delle Linee guida, risalenti alla Circolare ANPAL del 10 aprile 2018, concorda con l’opportunità di una revisione di ampio respiro, considerando anche che sono trascorsi venticinque anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva dei Fondi (art. 118, L. n. 388/2000).

Un aggiornamento del quadro regolatorio appare indispensabile per renderlo più attuale, funzionale e coerente con le esigenze di sviluppo della formazione continua; particolare attenzione va riservata alla facilitazione di accesso alla formazione da parte delle piccole e microimprese. Di seguito sinteticamente le proposte di Fondo Conoscenza, relative ai punti emersi nella riunione richiamata.

a)   Criteri equi per la rappresentanza e portabilità tra Fondi

b)   Eliminazione del prelievo forzoso e pieno ripristino delle risorse ai Fondi interprofessionali

c)   Ampliamento della platea dei destinatari della formazione

d)   Ampliamento e integrazione delle risorse per la formazione continua

e)   Semplificazione amministrativa e digitalizzazione

Con riferimento alle esigenze di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione dei protocolli di interlocuzione tra i Fondi e il Ministero, emerse durante l’incontro, si rappresenta come Fondo Conoscenza abbia già avviato da tempo percorsi operativi e gestionali fortemente orientati alla integrale digitalizzazione dei propri processi interni.

Sono inoltre in corso di implementazione strumenti di intelligenza artificiale in grado di supportare il Fondo nella verifica ex ante della coerenza dei percorsi formativi relativi alla formazione obbligatoria, nonché nella programmazione delle verifiche in itinere ed ex post.

Non da ultimo, è in fase avanzata di realizzazione la piattaforma per la certificazione formale delle competenze.

Alla luce di tali interventi, si ritiene che Fondo Conoscenza sia oggi in grado di tenere il passo con le innovazioni prospettate dal Ministero; fermo restando che i suoi sistemi digitali e gestionali continueranno a evolvere, per innalzare l’efficienza e garantire al contempo la massima interoperabilità con le piattaforme ministeriali (SIISL, SIU, SIAL).

Bruxelles Eventi CIU Unionquadri 30 settembre 2025 – 1° ottobre 2025

Bruxelles 1° ottobre 2025 – Convegno Salute di carità Salute di prossimità Salute di comunità

La tutela dei diritti dei minori disabili contro le discriminazioni si estende anche ai genitori.

La Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 settembre 2025, causa C-38/24, si è pronunciata sul caso italiano di una lavoratrice incaricata della sorveglianza e del controllo di una stazione di metropolitana che aveva richiesto alla datrice di lavoro di essere assegnata, in modo permanente, ad un posto ad orario fisso che le consentisse di occuparsi del figlio minore, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale.

La società non aveva accolto tutte le richieste ma ha concesso taluni adeguamenti delle condizioni di lavoro della lavoratrice a titolo provvisorio; la lavoratrice adiva il Tribunale di Roma che rinviava la questione alla Corte di Giustizia per valutare se un lavoratore che si occupa del figlio minore disabile sia legittimato a far valere in giudizio la tutela contro la discriminazione indiretta fondata sulla disabilità di cui beneficia la persona disabile.

La Corte risponde che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità, in quanto deve essere vietata ogni forma di discriminazione fondata sull’handicap.

Dunque, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare se si tratta di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda anche la discriminazione indiretta “per associazione” fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai genitori dei disabili, in maniera che costoro non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei figli.

Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro.

Spetta quindi al giudice interno valutare se il soddisfacimento della richiesta della lavoratrice di beneficiare, in modo permanente, di orari fissi, su un determinato posto, rappresenti o meno un onere sproporzionato per il suo datore di lavoro, tenendo conto dei seguenti principi:

  1. “il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
  2. un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato”.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia

CIU Unionquadri riconfermata al CESE per il quinquennio 2025–2030

La CIU Unionquadri esprime grande soddisfazione per la riconferma al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) per il periodo 2025–2030. La Presidente Gabriella Ancora, il Consigliere Francesco Riva e l’intera Giunta celebrano questo importante traguardo, che testimonia il consolidamento del ruolo della Confederazione nelle istituzioni europee.

Dal 1994, CIU Unionquadri è presente al CESE, così come al CNEL dal 1989, ottenendo un significativo riconoscimento sia a livello governativo che europeo.

Particolare rilievo assume la figura del Prof. Maurizio Mensi, confermato per il secondo mandato al CESE. La sua esperienza giuridica e accademica di alto profilo ha contribuito a rafforzare la presenza della Confederazione nelle istituzioni europee. In questo ultimo mandato, il Prof. Mensi è stato nominato Questore presso il CESE, riconoscimento che sottolinea ulteriormente il valore del suo impegno e della Confederazione stessa.

CIU Calabria – 26 Settembre 2025 – Seminario Manutenzione Predittiva e Maintenance Management nei settori ferroviario e aeronautico

Audizione Caporalato intervento dell’Avv. Vito Tirrito per CIU

CNEL 3 settembre 2025

– Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato –

L’intervento ha avuto ad oggetto l’analisi dell’efficacia del quadro normativo attualmente vigente nel contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Sono state evidenziate le principali criticità e formulate alcune proposte volte a rafforzare la dimensione preventiva, affinché le norme non si limitino a una repressione tardiva, ma offrano strumenti più chiari e utilizzabili da parte di lavoratori, sindacati e operatori professionali.

L’esperienza europea in materia di sicurezza sul lavoro mostra come un approccio basato sulla prevenzione soggettiva, introdotto già con il D.Lgs. 626/1994 e ripreso dal D.Lgs. 81/2008, abbia dato risultati migliori rispetto al precedente sistema centrato unicamente su obblighi oggettivi (la normativa degli anni ’50 sulla sicurezza puntava soprattutto a dettare le regole da osservare per la protezione della parte meccanica della macchina; l’oggetto appunto). La valutazione dei rischi e la distribuzione delle responsabilità a più soggetti creati dai nuovi schemi operativi di derivazione europea hanno prodotto maggiore consapevolezza e un miglioramento preventivo delle condizioni di sicurezza.

Vietato l’accesso del datore di lavoro ad account di posta elettronica personali

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24204 del 29 agosto 2025, si occupa dell’utilizzo, da parte del datore di lavoro, di posta elettronica acquisita e proveniente da account personali, sebbene inseriti sul server aziendale, per accedere ai quali occorreva una password.

Nel dettaglio, le indagini e gli accessi da parte del datore di lavoro erano avvenuti a seguito delle dimissioni di un gruppo di dipendenti per intentare un’azione risarcitoria dei danni causati dai comportamenti sleali di detti dipendenti, accertati mediante consulenza tecnica informatica con riferimento a comunicazioni mail effettuate mediante account privati dei lavoratori.

La Cassazione richiama i principi della sentenza Barbalescu della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ribadendo come le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa nonché dal domicilio di una persona possono essere comprese nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’articolo 8 della CEDU, richiamando altresì i principi della finalità legittima dei controlli e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità dell’eventuale controllo.

Ancora, la pronuncia osserva che, anche in relazione ad una eventuale asserita equiparazione degli account dei lavoratori a quelli aziendali, è stato più volte precisato che in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4 della legge n. 300 del 1970.

Le tutele dello Statuto dei Lavoratori sono applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell’attività di questi ultimi, ed in assenza dell’acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Il trattamento di quei dati si traduce, infatti, nella violazione dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia