Furto in azienda di modesta entità e licenziamento.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7712 del 30 marzo 2026, si è pronunciata sul caso di un dipendente licenziato per giusta causa per avere coperto la telecamera (installata in ragione del verificarsi di ammanchi di merce) con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione di uno specifico farmaco dal magazzino.

Il lavoratore sosteneva di aver coperto in maniera accidentale la telecamera nello spostamento di alcuni cartoni contenenti altri dispositivi e che il prodotto farmaceutico era stato sì da lui appreso, per controllare il prezzo, ma successivamente lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogo era stato appreso da terzi ignoti.

Nel corso dell’istruttoria emergeva che il controllo del prezzo, asserita giustificazione del lavoratore al prelievo del farmaco, era possibile da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco.

Inoltre, veniva altresì accertato come, a seguito del licenziamento del lavoratore, gli ammanchi di farmaci fossero cessati.

In sede penale è stato affermato che in caso di furto in supermercato, solo il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Da tale principio si deduce a contrario che, qualora tali sistemi di controllo, invece, siano stati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto nella specie (restando al riguardo irrilevante se la copertura dell’obiettivo della telecamera con il cartone fosse intenzionale oppure no), il delitto di furto deve ritenersi consumato con l’apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita dell’autore dall’ambito di controllo e di monitoraggio.

In ogni caso, sul piano dell’accertamento di merito è risultato quale fatto incontestato che lo specifico farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque il furto non è rimasto allo stato del tentativo, ma si è consumato.

Ne consegue dunque che la versione del lavoratore non è credibile e non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco, peraltro appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali, avente un valore commerciale di euro 50,00.

La condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giusta causa di licenziamento, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia