Discriminatoria la mancata concessione del lavoro agile al dipendente con patologia oncologica.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la pronuncia del 7 gennaio 2026, è intervenuto in merito al caso di una dipendente assentatasi dal lavoro per subire interventi chirurgici e cure per una malattia oncologica diagnosticata e certificata.
A seguito dell’invio di idonea documentazione e conseguente richiesta, la lavoratrice non veniva adibita al lavoro da remoto, nonostante la patologia oncologica e gli obblighi della normativa entrata in vigore durante la pandemia da COVID-19, dovendosi la stessa considerare lavoratrice fragile.
Per tale ragione, la dipendente ha dovuto recarsi al lavoro in presenza e comunque richiedere ferie.
In merito, la giurisprudenza europea individua il lavoratore fragile come colui che “corre un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia” perché è esposto al rischio ulteriore di una malattia collegata alla sua condizione di fragilità.
Il lavoratore fragile, come definito principalmente dal D.L. n. 221/2021 e successivi decreti (come il D.M. Salute del 3 febbraio 2022), è colui che si trova a rischio di maggiore vulnerabilità (immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, grave disabilità, ecc.) e va tutelato principalmente attraverso lo smart working (lavoro agile) e la possibilità di specifiche e dedicate mansioni, con necessario aggiornamento del DVR aziendale per garantirli tutele e sicurezza personalizzata.
La datrice di lavoro avrebbe dovuto adibire la ricorrente al lavoro agile sin dal momento di acquisizione della documentazione medica.
Per questi motivi viene dichiarata l’illegittimità della condotta della società datrice di lavoro, in quanto discriminatoria, con risarcimento del danno quantificato in via equitativa in: circa 10,00 euro al giorno, considerato il disagio della ricorrente per la mancata assegnazione al lavoro agile e l’indisponibilità fisica della stessa a riprendere l’attività lavorativa in presenza; ulteriori 50,00 euro al giorno avendo dovuto la ricorrente ricorrere alla richiesta di ferie a seguito della mancata assegnazione al lavoro agile; infine, ulteriori 100,00 euro per ciascun giorno in cui la lavoratrice fragile ha dovuto lavorare in presenza.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



