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I prossimi obiettivi di CIU – UNIONQUADRI nel mondo del lavoro.

Il sindacato CIU UNIONQUADRI che opera da lungo tempo nell’ambito del lavoro pubblico e privato ed è rappresentato presso il CNEL e presso il CESE, suggerisce una serie di interventi ad ampio respiro nel mondo del lavoro, sottolineando inoltre alcuni punti già sostenuti e fatti propri.

Riteniamo di grande rilievo generale il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in quanto le alte professionalità sono le più sensibili all’argomento in quanto normalmente coinvolte nella gestione.

Di seguito il tema della professionalità e della formazione congeniale ad un sindacato come il nostro che considera la professionalità come un elemento centrale nel rapporto di lavoro

Di seguito, il riconoscimento dei quadri nell’ambito del pubblico impiego, argomento, a nostro avviso fondamentale, per un vero cambiamento della Pubblica Amministrazione all’insegna della competenza e della professionalità.

Esaminiamo in breve questi punti:

1. Realizzazione del principio sancito dall’articolo 45 della Costituzione – Partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

L’argomento era tornato alla ribalta con la delega contenuta nell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n.92, ma di seguito la delega non venne attuata nei tempi previsti.

Riteniamo come una simile misura anche se attuata in maniera flessibile, gradata e variabile, apporterebbe sensibili benefici alla produttività, all’occupazione e sarebbe in grado di favorire il benessere aziendale, nonché ad evitare spesso confronti spesso conflittuali ed ideologici.

La misura è presente in Germania, in Francia ed altri paesi e trova già avvallo anche in sede comunitaria.

Essa potrebbe trovare attuazione primaria nelle aziende a partecipazione pubblica e quindi anche in forme diverse e modulate in altre realtà produttive.

Una normativa finalizzata alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale potrebbe essere attuata in maniera flessibile a diversi livelli.

In primo luogo mediante apposite procedure in grado di rendere informati e partecipi i lavoratori alle decisioni strategiche per l’azienda.

In secondo luogo, con lo sviluppo dell’azionariato dei dipendenti, ed in maniera più completa creando o nell’ambito dei consigli di amministrazione o in apposite strutture di controllo e co – decisione una gestione comune.

CIU UNIONQUADRI sin da ora si dichiara disponibile ad approfondire il tema ed a fornire ogni collaborazione.

2. Miglioramento del rapporto Scuola – Mondo del Lavoro. – Formazione.

Scuola – Alta formazione professionale.

Riteniamo utili alcune misure atte a migliorare il mercato del lavoro ed in particolare il rapporto domanda offerta, come pure gli investimenti in tema di ricerca e di sviluppo.

In tal senso vediamo con favore il consolidamento dei rapporti formazione professionale anche continua, istruzione professionale anche di alto livello.

Consideriamo strategica ed importante la funzione degli Istituti Tecnici Superiori dotati di un corpo docente proveniente in maniera rilevante dalla categoria dei quadri aziendali in grado di offrire specializzazioni che il sistema scolastico da solo non è in grado di offrire.

Formazione professionale.

Sempre in tema di formazione professionale riteniamo come la stessa per quanto riguarda la formazione in entrata debba trovare stretto contatto con l’auspicato sistema integrato di formazione tecnica e scolastica anche di alto livello di cui sopra superando talune riserve di competenza regionale a favore della concorrenza con le competenze statali.

Per quanto invece riguarda, la formazione in corso di rapporto di lavoro, auspicandone pure l’integrazione nel sistema nazionale di formazione, essa dovrebbe trovare adeguata registrazione e pubblicità a livello di ciascun lavoratore ed essere trattata e considerata come oggetto contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro.

In tema di formazione ed istruzione professionale, siamo disponibili ad approfondire ed istituzionalizzare l’inserimento dei quadri aziendali in progetti di istruzione e formazione.

Ricercatori.

Per quanto riguarda la ricerca nell’ambito delle aziende ed istituzioni private di ricerca, stiamo lavorando per addivenire ad un contratto collettivo per la categoria dei ricercatori che ne colga la specificità e le esigenze.

3. Retribuzioni

Facciamo propria la preoccupazione dell’intero mondo del lavoro per il basso livello retributivo offerto dal nostro paese.

Quale sindacato dei quadri, auspichiamo per la categoria l’istituzione di istituti premiali anche legati all’andamento aziendale non sottoposti e gravati da tassazione.

4. Pubblico Impiego

 Questo sindacato ha apprezzato le recenti misure che hanno istituito l’area EP Elevate Professionalità nell’ambito dell’Impiego Pubblico.

Auspica però misure maggiormente incisive atte a favorire l’ingresso dei giovani laureati nella Pubblica Amministrazione, rendendolo vantaggioso e prestigioso.

Per tali motivi ritiene utili sistemi innovativi di ingresso nella pubblica amministrazione anche per i giovani appena laureati anche mediante periodi di formazione con la scuola della pubblica amministrazione o in aziende private a partecipazione pubblica.

Ritiene altresì utile forme di circolazione del personale altamente qualificato tra il pubblico ed il privato anche mediante esperienze all’estero.

Quanto esposto dovrebbe essere sorretto dall’esistenza di una specifica area di contrattazione o perlomeno a livello integrativo per le alte professionalità del settore pubblico.

In merito al riconoscimento di una specifica area dei quadri nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Il nostro sindacato ha avuto diverse interlocuzioni a livello istituzionale ed offre ogni possibile collaborazione sul tema.

LAVORO, BRUNETTA: DARE PIENA ATTUAZIONE ALL’ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE.

“La democraticità del nostro sistema si misura sulla capacità di dare piena attuazione al dettato del bellissimo articolo 1 della Costituzione: ‘L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul Lavoro’. È, infatti, proprio il valore del lavoro che ci porta all’organizzazione economica e democratica della società. Tassi di occupazione differenti per genere, per classi di età o per aree geografiche costituiscono, quindi, un elemento di squilibrio e fallimento, di ingiustizia e discriminazione”.

Lo ha detto il Presidente del Cnel, Renato Brunetta, aprendo i lavori del convegno ‘Attualità della Costituzione 75 anni dopo: Lavoro, Economia e ruolo del Cnel’, promosso dal Centro Studi Tina Anselmi, dalla Fondazione Bruno Buozzi e dalla Fondazione Dioguardi, in corso presso la Plenaria Marco Biagi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

“In tutte le economie di mercato – ha proseguito il Presidente Brunetta – il lavoro è una variabile dipendente dalla crescita; se un Paese non cresce non crea lavoro. È un tema di competitività, trasparenza, concorrenza dei mercati e sostenibilità economica. Dunque, se vogliamo essere orgogliosi e fieri dell’articolo 1 della nostra Costituzione, ci dobbiamo chiedere se siamo stati in grado di attuarlo in tutte le sue componenti”.

“Trovandoci nella Plenaria Marco Biagi – ha aggiunto ancora il Presidente del Cnel – è opportuno riflettere anche su un altro punto: è possibile che in questo Paese si venga ammazzati se si è riformisti? Penso a Marco Biagi, Massimo D’Antona ed Ezio Tarantelli vittime di violenza orrenda e criminale. È possibile accettarlo? Non è un Paese normale quello che finisce per abituarsi a simili barbarie”.

In conclusione, il Presidente Brunetta si è soffermato sul ruolo del Cnel, ricordando come “i Costituenti avevano visto bene la necessità di individuare nel Cnel il luogo dove ricomporre i conflitti in modo efficiente, dove fare sintesi delle opinioni delle parti sociali, di quelle economiche. Questo è il Cnel”.

Il CESE ha eletto quale nuovo Presidente – il 34º nei suoi 65 anni di storia – l’austriaco Oliver Röpke.

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Il Presidente si impegna a far sì che il Comitato economico e sociale europeo funzioni come istituzione di riferimento per il dialogo democratico e apra le sue porte ai paesi candidati all’adesione all’UE.

Il CESE ha eletto quale nuovo Presidente – il 34º nei suoi 65 anni di storia – l’austriaco Oliver Röpke. Ex direttore dell’ufficio di Bruxelles della Confederazione austriaca dei sindacati (ÖGB) e fino a poco fa presidente del gruppo Lavoratori del CESE, Röpke guiderà per i prossimi due anni e mezzo l’organo dell’UE che rappresenta la società civile organizzata.

Lo affiancano alla guida del CESE il membro polacco Krzysztof Pater, in qualità di vicepresidente responsabile per il bilancio, e il membro rumeno Aurel Laurențiu Plosceanu, in qualità di vicepresidente responsabile della comunicazione. Con il rinnovo della presidenza del CESE a metà mandato, Röpke subentra alla sua connazionale Christa Schweng, che ha guidato il Comitato nella prima metà del mandato 2020-2025.

Difensore dei diritti dei lavoratori, il nuovo Presidente è determinato a consolidare il ruolo del CESE quale forum di dialogo tra un’ampia platea di attori e protagonista di primo piano nella definizione delle politiche dell’UE e nel recupero della fiducia dei cittadini nel progetto europeo.

“Nel corso del prossimo mandato rafforzerò il ruolo unico che il CESE svolge in quanto interfaccia tra i cittadini, la società civile e le istituzioni dell’UE, in modo che funzioni come vera e propria piattaforma per un dibattito onesto e inclusivo. Cureremo i contatti con i nostri partner dei Balcani occidentali e del vicinato orientale per promuovere una più stretta cooperazione e dialogheremo con i giovani per essere sicuri di costruire il futuro in cui essi vogliono vivere: un futuro inclusivo, prospero e democratico”, ha dichiarato il Presidente.

Per la sua presidenza, Röpke ha scelto il motto Difendere la democrazia, promuovere l’Europa. I quattro pilastri del suo programma politico incarnano la sua visione di un’Europa più sociale e più rappresentativa, un’Europa che tenda anche la mano ai paesi vicini per aiutarli a spianare la strada verso un futuro più stabile e pacifico. I pilastri consistono nel difendere la democrazia sia all’interno dell’UE che al di fuori, e nel promuovere l’Europa rafforzando la rappresentatività del CESE nonché migliorando la qualità dell’azione di sensibilizzazione del Comitato e la lungimiranza del suo lavoro.

Il programma contiene un elenco di azioni che il nuovo Presidente intende attuare nel corso del suo mandato, tra cui la nomina di membri onorari per l’allargamento provenienti dai paesi candidati all’adesione all’UE per coinvolgerli nei lavori consultivi quotidiani del Comitato e un robusto impegno del CESE nelle campagne e nelle attività volte ad accrescere la partecipazione degli elettori alle elezioni europee del 2024. Una particolare attenzione sarà dedicata anche al coinvolgimento dei cittadini, e soprattutto dei giovani, nell’Unione attraverso i panel di cittadini e altre forme di partecipazione. (ll)

Notizie Sede CIU Unionquadri Trieste – Consulenze gratuite per i quadri del lavoro pubblico o privato.

Il Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri ha deciso di istituire una consulenza gratuita per i quadri del lavoro pubblico o privato che avessero problemi sul posto di lavoro. allo scopo di offrire un contributo concreto per risolvere i problemi delle alte professionalità.

Chiama il 335 6484088 o il 338 2785169
o invia una e-mail a centrostudicr@gmail.com,

un consulente del Centro Studi ti fisserà un appuntamento gratuito di un’ora presso la nostra sede di Trieste, via Coroneo, 5, dove è pure possibile effettuare l’iscrizione a CIU Unionquadri.

Il Centro Studi Corrado Rossitto è un’associazione culturale nata nel 2015 in piena sinergia con CIU – Unionquadri (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali), per affrontare il tema generale delle Alte Professionalità, nell’ottica di una maggiore valorizzazione della categoria dei quadri, e, con le dovute differenziazioni, dei ricercatori e dei professionisti dipendenti.

La CIU-UNIONQUADRI partecipa con il suo rappresentante Maurizio Mensi alla conferenza CESE su “Salute, cura e prosperità dopo il Covid-19. Le prospettive della Svezia e dell’UE”, a Stoccolma il 25 maggio 2023

CIU Unionquadri all’ncontro al CNEL per la “Giornata Internazionale degli Infermieri”.

Una giornata di festa per celebrare la figura dell’infermiere ed una ricorrenza che dal 1965, in onore della pioniera della infermieristica contemporanea Florence Nightingale, è commemorata in tutto il mondo.

Roma – Sala Parlamentino CNEL,  12 maggio 2023 –  Ispettorato Generale della Sanità Militare

​Mercoledì 12 maggio presso la Sala Parlamentino CNEL di Villa LUBIN a Roma si è svolto un incontro in occasione della “Giornata internazionale degli Infermieri”.

Una giornata di festa per celebrare la figura dell’infermiere ed una ricorrenza che dal 1965, in onore della pioniera della infermieristica contemporanea Florence  Nightingale, è commemorata in tutto il mondo.

L’evento è stato  promosso dalla Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri (CNAI) e ospitato dal Consiglio Nazionale Economia del Lavoro (CNEL) con l’intento di delineare i molteplici aspetti di una professione infermieristica ad oggi sempre più in cerca di risposte sociali ed istituzionali.

A dar inizio ai lavori è stato il Prof. Francesco Riva, consigliere CIU Unionquadri presso il CNEL, il quale a partire dalla propria  esperienza professionale ha illustrato quanto sia determinante il lavoro di ogni figura sanitaria, tra cui quella dell’infermiere, all’interno di un team che lavori efficacemente a garanzia della salute dei pazienti.

Nella sessione inaugurale un susseguirsi di illustri interventi istituzionali, tra cui quello della Proff.ssa Rosaria Alvaro, Pro Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che hanno esposto le possibili strategie di sviluppo della professione infermieristica nelle poliedriche realtà sociali per garantire il futuro della sanità.

In merito, è intervenuto il Brig. Gen. me Corrado Maria Durante, Capo Reparto dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’infermiere militare in Patria e nelle missioni di peacekeeping  e la centralità di rilievo dell’Ispettorato Generale quale unico organo di consulenza per tutte le Forze Armate nel delineare i percorsi di arruolamento e formazione per la valorizzazione del personale delle professioni sanitarie.

Notizia dal nostro Responsabile CIU Unionquadri al CESE – Prof. Maurizio Mensi.

#OnThisDay, 65 years ago, we held our first plenary in Brussels in 1958. 🇪🇺

Since then, we are the house and voice of organised civil society in the EU, representing millions of everyday Europeans, when shaping EU policies.

A vibrant civil society is the key element of any healthy democracy. This is where we see our Committee heading as the democracy watchdog – monitoring the state of #EUCivilSociety and speaking up for Europeans.

Here’s to another 65 years of working together towards a stronger Union that works for all citizens!

More about our work 👉 europa.eu/!HQ77NB

🎂 A series showcasing how we helped improve your daily life through our recommendations is coming… Stay tuned!

📷 Photos of our plenary in 1974 ©️ European Union ↓

#EuropeanUnion  

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#OnThisDay, 65 anni fa, abbiamo tenuto la nostra prima plenaria a Bruxelles nel 1958. 🇪🇺

Da allora, siamo la casa e la voce della società civile organizzata nell’UE, rappresentando milioni di europei di tutti i giorni, nella definizione delle politiche dell’UE.

Una società civile dinamica è l’elemento chiave di ogni democrazia sana. E’ qui che vediamo la nostra commissione dirigersi come il cane da guardia della democrazia – monitorando lo stato della #EUCivilSociety e parlando a favore degli europei.

Ecco altri 65 anni di lavoro insieme per un’Unione più forte che funzioni per tutti i cittadini!

Maggiori informazioni sul nostro lavoro 👉 europa.eu/!HQ77NB

🎂 Una serie che mostra come abbiamo contribuito a migliorare la tua vita quotidiana attraverso i nostri consigli è in arrivo… Restate sintonizzati!

📷 Foto della nostra plenaria nel 1974 ©️ Unione europea ↓

#EuropeanUnion

WHISTLEBLOWING. Protezione delle persone che segnalano illeciti. Il decreto legislativo.

La norma di derivazione comunitaria abroga la tutela prevista nell’ambito del pubblico impiego dall’articolo 54 bis del DLGS 165/2001 che offriva una tutela maggiormente ristretta nell’ambito del rapporto di impiego e della pubblica amministrazione.

Il nuovo provvedimento legislativo appena entrato in vigore opera in un quadro più generale ed impone specifici adempimenti e procedure non solo all’ANAC, ma pure agli enti pubblici anche locali ed alle aziende private di dimensioni medio grandi.

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24

Il decreto legislativo 10.3.2023 n.24 attua la direttiva comunitaria del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali.

Ambito di applicazione

La norma in questione abroga espressamente la già esistente disposizione di cui all’articolo 54 bis del DLGS 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) che già stabiliva determinate forme di protezione per il dipendente pubblico e per chi comunque in tale ambito segnalava illeciti ai danni della Pubblica Amministrazione, impedendo a carico dei medesimi sanzioni e misure ritorsive.

La nuova normativa disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

E’ inoltre stabilita una sfera di non applicazione limitata a contestazioni, richieste e segnalazioni collegate ad un interesse personale del segnalante o riferite esclusivamente a conflitti individuali di lavoro o di pubblico impiego.

La normativa inoltre non trova applicazione alle segnalazioni obbligatorie di violazioni imposte da normative comunitarie o nazionali. Essa non si applica inoltre alle segnalazioni inerenti la sicurezza nazionale, il segreto professionale, e la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

E’ inoltre delimitato dalla legge l’ambito di applicazione soggettiva della norma.

Essa in primo luogo si applica ai soggetti che per ragioni professionali entrino in contatto con le pubbliche amministrazioni, siano essi pubblici dipendenti o soggetti privati i quali effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile.

La normativa tutela inoltre i soggetti del settore privato che effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile inerenti la violazione di normative comunitarie o nazionali.

La tutela è estesa anche ai periodi successivi la cessazione del rapporto di lavoro, i periodi di prova ed alle vicende connesse alle persone che intrattengano rapporti sensibili con il segnalante (colleghi e familiari), ad evitare ritorsioni indirette.

Nell’ambito del settore privato, la tutela è esercitata limitatamente alle imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato o che comunque rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione di cui agli allegati della legge in questione.

In pratica, la tutela coinvolge i seguenti soggetti:

  • dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici e dagli enti di diritto privato a controllo pubblico, società in house, concessionari di pubblici servizi, lavoratori del settore privato, liberi professionisti o consulenti che prestano attività presso soggetti del settore pubblico e privato, azionisti ed organi aziendali di controllo.

Segnalazioni interne – Canali di segnalazione interna

E’ fatto obbligo ai soggetti del settore pubblico e privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di attivare anche in termini di riservatezza , propri canali istituzionali per gestire le segnalazioni. Detti canali debbono essere inseriti nei modelli di organizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del DLGS 231/2001.

Obbligo di costituire appositi canali e uffici di gestione delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, ma può anche essere affidata ad un soggetto esterno con analoghi requisiti.

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, è previsto che i comuni diversi dai capoluoghi di provincia possano condividere con altri comuni il canale di segnalazione interna, come pure possono condividere tra di loro l’organo di segnalazione le aziende con un numero di dipendenti non superiore a duecento quarantanove.

I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della corruzione e della trasparenza, affidano a quest’ultimo la gestione del canale interno.

La segnalazione esterna

E’ possibile anche effettuare ad una segnalazione attraverso canali esterni, laddove nel contesto lavorativo non sia prevista l’attivazione di un canale interno di segnalazione, laddove la segnalazione interna non sia stata riscontrata, laddove si tema fondatamente che sussista un pericolo imminente per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna avviene attraverso l’ANAC che deve attivare apposito canale per l’inoltro, tramite l’apposita piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Appositi adempimenti sono stabiliti dalla legge per l’ANAC, la quale inoltre dovrà pubblicare sul proprio sito internet una sezione dedicata facilmente accessibile con tutta una serie di informazioni indicate dalla legge.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’ANAC dovrà approvare apposite linee guida.

Segnalazione ed obbligo di riservatezza – la privacy

Dispone in materia l’articolo 12 di questa disposizione di legge che impone testualmente i seguenti oneri:

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

  1.   L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 2932, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.   Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
  3.   Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
  4.   Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
  5.   E’ dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
  6.   I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  7.   La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  8.   Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.”

Il successivo articolo 13 è invece dedicato al trattamento dei dati personali.

Le misure di protezione

Allorquando il segnalante fornisce notizie vere o rientranti nell’ambito dell’operatività della legge, operano a suo favore le misure di protezione previste dalla legge e vengono meno qualora il segnalante sia condannato anche solo in primo grado per calunnia o altri reati connessi alla segnalazione effettuata.

Sino a quel momento e all’accertamento di fatti contrari, opera a favore del segnalante la presunzione che qualunque azione giudiziaria, contabile, disciplinare, risarcitoria, siano connesse alla segnalazione effettuata. L’onere di provare il contrario è posto a carico di chi avrebbe posto in essere gli atti segnalati.

La legge quindi indica talune fattispecie tipiche ritorsive come:

  1. a)  il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. b)  la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. c)  il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  4. d)  la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. e)  le note di merito negative o le referenze negative;
  6. f)  l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. g)  la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  8. h)  la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. i)  la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. l)  il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. m)  i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. n)  l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. o)  la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. p)  l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. q)  la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel caso di ritorsioni ne viene data comunicazione all’ANAC che in caso di ritorsioni attinenti il settore pubblico, ne dà comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso gli eventuali organismi di disciplina e di garanzia.

Nel caso di ritorsioni effettuate in ambito di lavoro privato, ne viene data comunicazioni all’Ispettorato del Lavoro.

Al fine di acquisire elementi istruttori, L’ANAC può avvalersi dell’Ispettorato della Funzione Pubblica e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti ritorsivi assunti sono considerati nulli ed il licenziamento ritorsivo comporta la reintegra nel posto di lavoro.

Misure di sostegno

A favore dei soggetti segnalanti, ANAC ed altri enti del Terzo Settore forniscono misure di sostegno come informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Fabio Petracci

Smart Working. Le regole sino al 30 giugno 2023.

In sede di conversione in legge del Milleproroghe è stato inserito il comma 4-ter all’articolo 9, con cui si dispone la proroga del diritto allo Smart Working per i lavoratori fragili, sino al 30 giugno 2023.

Non sussiste comunque in alcuno dei casi che andremo ad esaminare, un diritto del lavoratore incondizionato a richiedere di operare in Smart Working.

Resta in ogni caso, il diritto del datore di lavoro di valutare la compatibilità della richiesta con le caratteristiche della prestazione.

La valutazione datoriale non può essere discrezionale ma deve essere resa su una effettiva valutazione della compatibilità delle mansioni sia con l lavoro agile che con l’organizzazione dell’azienda.

E’ stato previsto come l’attività in Smart Working possa avvenire anche mediante lo svolgimento di diversa mansione, purchè appartenente alla stessa categoria o area di inquadramento.

In ogni caso, L’assegnazione di mansioni diverse comportare una decurtazione della retribuzione in godimento.

Lavoratori fragili

In sede di conversione in legge del Milleproroghe è stato inserito il comma 4-ter all’articolo 9, con cui si dispone la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, sino al 30 giugno 2023.

Il nuovo comma 5-ter inserito all’articolo 9 del Milleproroghe prevede la proroga sino al 30 giugno 2023 delle misure previste al punto 2, allegato B, del Decreto – legge 24 marzo 2022 numero 24 e quindi dell’accesso al Lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, disciplinato dall’articolo 90, comma 1, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34.

I genitori  in questione hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge numero 81/2017.

Sono previste anche ipotesi di esclusioni dallo smart working, qualora nel nucleo familiare sia presente un altro genitore:

  • Beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Non lavoratore.

In  ogni caso , la modalità di lavoro a distanza dev’essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Va notato come  la proroga dello smart-working per i lavoratori fragili interessa tanto i dipendenti pubblici quanto quelli privati, la misura a beneficio dei genitori di under 14  sia riservata al solo personale del settore privato.

Sono inoltre previste delle priorità per l’accesso al Lavoro Agile, in quanto le aziende sono comunque tenute a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile formulate dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • Con figli fino a 12 anni di età;
  • Con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età);
  • Con disabilità in situazione di gravità accertata o caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, Legge numero 205/2017.

Si intende per Caregiver colui che si prende cura di:

  • Coniuge;
  • Altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto;
  • Un familiare o affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, Legge numero 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non è autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, è riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ex articolo 3, comma 3, della stessa Legge numero 104 o è titolare

E’ tutelata inoltre la retribuzione di chi presta la propria attività in Lavoro Agile.

Il lavoratore in smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente garantito, in attuazione dei contratti collettivi, ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Nessuna disparità di stipendio può quindi essere applicata dal datore di lavoro.

Nello specifico, le ore svolte a distanza sono:

  • Equiparate a quelle ordinarie rese in presenza;
  • Conferiscono il diritto alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR;
  • Conteggiate ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore in azienda.

Per quanto riguarda le regole concernenti l’orario di lavoro

Si ribadisce la differenza tra Smart Working e Home Working o Remote Working. Una delle caratteristiche principali dello Smart-Working è infatti lo svolgimento dell’attività senza precisi vincoli di orario.

La prestazione deve comunque avvenire nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

A tutela della salute psico-fisica del lavoratore devono essere garantiti i tempi di riposo ed il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità.

Per quanto riguarda gli straordinari

Come espressamente previsto nel Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sottoscritto dal Ministero del lavoro e le parti sociali il 7 dicembre 2021, salvo esplicita previsione da parte della contrattazione collettiva, durante le giornate di smart-working “non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario” (articolo 3, comma 4).

In merito alle assenze

Il lavoratore a distanza ha diritto, al pari dei colleghi in sede, di assentarsi per:

  • Ferie e permessi retribuiti definiti dalla legge e dal contratto collettivo applicato, sfruttando lo stesso monte ore previsto per chi lavora in presenza;
  • Malattia, infortunio, maternità ed altri esempi di assenze giustificate;
  • Permessi retribuiti per disabili o per l’assistenza a familiari disabili ai sensi della Legge numero 104/1992.

Il già citato Protocollo sullo smart working prevede (articolo 3, comma 5) che nei casi di “assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.)” il dipendente può “disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista dell’attività lavorativa”.