Licenziamento piccole imprese: illegittimo il limite delle sei mensilità.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n.604/1966, limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”, relativamente alle conseguenze del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle piccole imprese.
Per tali licenziamenti era previsto l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il versamento di “un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
La Corte ha ritenuta che detta forbice comprima, eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati da gravi forme di illegittimità, trattandosi di liquidazione legale “forfetizzata e standardizzata”, come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore
Sul punto, l’art. 8 della legge n. 604/1966 riconosce ingiustificatamente una tutela in favore dei “vecchi assunti” nelle imprese di minori dimensioni meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 (a cui si applica il Jobs Act) in quanto a seguito della sentenza n.118/2025 sempre della Corte costituzionale, per costoro l’indennità è ricompresa tra le 3 e le 18 mensilità.
Per porre rimedio ai vizi così riscontrati, la Corte ha ritenuto sufficiente intervenire sulla possibilità di incrementare la misura dell’indennità fino a dieci o quattordici mensilità, poiché l’ambito applicativo della disciplina è limitato ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 e, quindi, tutti ormai in possesso di un’anzianità lavorativa di almeno dieci anni.
Rimangono fermi i criteri che dovranno orientare la discrezionalità del giudice, vale a dire il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



