La CIU Unionquadri convocata a Palazzo Chigi su Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

🔴 Sicurezza sul lavoro: un valore non negoziabile

Il tavolo dedicato alla sicurezza sul lavoro convocato ieri a Palazzo Chigi rappresenta un segnale importante.

Accogliamo con responsabilità e determinazione l’apertura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’invito a costruire un’alleanza tra istituzioni, sindacati e imprese per mettere fine a quella che non può essere considerata una “eventualità”: morire sul posto di lavoro.

Ribadiamo la necessità di azioni concrete e sistemiche, a partire da:

✅ un nuovo patto Stato-Imprese-Lavoratori che favorisca il passaggio da un modello normativo e reattivo a un modello proattivo, partecipativo e orientato al miglioramento continuo;

✅ formazione continua, soprattutto nei settori a rischio;

✅ revisione del sistema degli appalti;

✅ incentivazione alle imprese che investono in prevenzione.

Serve una cultura della sicurezza, radicata e condivisa, che metta al centro la vita, la dignità e i diritti di chi lavora. È tempo di passare dalle parole ai fatti.

#Unionquadri#SicurezzaSulLavoro#LavoroSicuro#Prevenzione#ZeroMortiSulLavoro#PalazzoChigi

Dipartimento giovani di CIU Unionquadri nel “Forum delle forze economiche e sociali giovanili” del CNEL.

Si è svolto oggi a Villa Lubin il primo incontro dei referenti dei gruppi giovanili,
appartenenti alle organizzazioni rappresentate al CNEL, che andranno a
costituire il “Forum delle forze economiche e sociali giovanili” del Consiglio.
Il Forum, presieduto dai due vicepresidenti del CNEL Floriano Botta e Claudio
Risso, rappresenta uno degli strumenti attuativi della più ampia “Strategia
Giovani” approvata dall’Assemblea lo scorso ottobre, con cui si vuole dar seguito
alle chiare indicazioni della Commissione europea e in particolare alla volontà di
attribuire più peso alla voce dei giovani attraverso la “Strategia dell’UE per la
gioventù”.
Il CNEL si impegna, dunque, alla stessa stregua della Commissione Europea, a
garantire che le decisioni adottate dagli organismi del Consiglio non rispondano
soltanto alle esigenze attuali, ma tengano conto delle generazioni future, in
un’ottica di costruzione partecipata di un nuovo Patto Generazionale.
In quest’ottica, il CNEL è il primo tra i propri omologhi europei ad istituire un
gruppo giovani che partecipi attivamente alle decisioni assunte, attraverso la
formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti, volti alla valutazione di impatto
generazionale degli atti del Consiglio. Tale previsione si pone nel solco già
tracciato dal Governo nel ddl sulla semplificazione normativa depositato in
Senato (A.S. 1192) con il quale si introduce la valutazione di impatto
generazionale per i disegni di legge governativi.
Prevista anche la messa a punto di modalità e tempistiche per una stretta
collaborazione tra il gruppo giovani del CNEL e il gruppo giovani del Comitato
economico e sociale europeo (CESE).
Collateralmente all’istituzione del Forum, la Strategia giovani del CNEL ha
previsto anche l’avvio dei lavori per la redazione del Rapporto Giovani “expat”,
un’analisi accurata sui giovani che si trasferiscono all’estero, sull’attrattività dell’Italia per le nuove generazioni e sugli impatti che questo fenomeno ha sul
nostro sistema produttivo. Rientrano, inoltre, in questo ambito di attività altri
progetti speciali, quali il programma Open Day rivolto agli studenti delle scuole
superiori.
Il Forum sarà costituito da 33 delegati di altrettante rappresentanze giovanili
afferenti alle organizzazioni che compongono l’Assemblea del CNEL.

28 aprile 2025: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il 28 aprile 2025 si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Istituita nel 2003 dall’OIL, questa giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prevenire infortuni e malattie professionali. Ed è anche un’occasione per commemorare i lavoratori che hanno perso la vita o subito infortuni sul lavoro. In Italia, la giornata coincide con la Giornata internazionale per le vittime dell’amianto e la Settimana mondiale dell’immunizzazione.

Il tema di quest’anno è “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”. 

In Italia aumentano i morti sul lavoro e le malattie professionali: per questo le nuove tecnologie digitali e dell’Intelligenza Artificiale devono essere utilizzate per la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori e per abbattere il muro, che da anni sembra inossidabile, dei 1.000 morti all’anno numeri drammatici che raccontano di una vera e propria emergenza nazionale.

CIU Unionquadri condivide l’appello dell’ex Ministro del Lavoro e padre del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Cesare Damiano affinché “Il disegno di legge sulla Intelligenza Artificiale, di iniziativa del Governo, attualmente in discussione in Parlamento debba prevedere, in modo chiaro e diretto, incentivi alle imprese che scelgono di utilizzare le nuove tecnologie per la prevenzione. Il disegno di legge, approvato dal Senato il 20 marzo scorso e approdato alla Camera, deve essere modificato affinché il previsto investimento di 1 miliardo di euro non sia soltanto destinato alla cybersicurezza, alle telecomunicazioni e al 5G ma, in parte significativa, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla prevenzione degli infortuni, anche in questo caso con un esplicito riferimento alla problematica. Altrimenti, si rimarrà alle parole e alle ormai purtroppo inutili espressioni di cordoglio di fronte alla quotidianità delle morti sul lavoro”

Indebita la prassi di anticipare il TFR in busta paga.

Con la nota protocollo 616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – risponde al quesito relativo alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.

L’Ispettorato precisa che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro; detto istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Nel dettaglio, il comma 10 dell’art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

Nella nota, l’Ispettorato precisa come, stante la collocazione sistematica della norma, è da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che costituirebbe invece una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Tale operazione contrasterebbe con la stessa ratio dell’istituto, vale a dire assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Del resto, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono obbligati al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria: tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.; le quote di TFR versate al Fondo rispondono quindi al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Pertanto e ciò affermato, quanto alle conseguenze sul piano ispettivo, l’Ispettorato ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 124/2004.

Avv. Alberto Tarlao

CIU Unionquadri

Fondo Conoscenza: Presentazione avvisi 2025

Tre tappe territoriali dedicate agli enti di formazione, per presentare le novità deli Avvisi 2025 e le misure di finanziamento disponibili.


Catania | 6 maggio, ore 15.30 (Plaza Hotel Catania, Viale Ruggero di Lauria, 43)
Napoli | 8 maggio, ore 9.30 (Gold Tower Hotel, Via Brecce a Sant’Erasmo, 185)
Milano | 14 maggio, ore 9.30 (Ac Hotel by Marriott Milano, Via Tazzoli, 2)

3 appuntamenti per conoscere da vicino i nostri strumenti, approfittare di un confronto diretto con il nostro staff e rafforzare la qualità della progettazione formativa.

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Importante successo del Sindacato CIU UNIONQUADRI presso l’Autorità Portuale dell’Adriatico Orientale.

Come evidenziato i quadri capi area da noi assistiti, riceveranno a fronte dei benefici attribuiti ai colleghi non preposti ad un’area un aumento mensile pari a euro 400.

Si tratta di un’importante vittoria per il nostro sindacato.

In data 17.4.2025, innanzi all’Autorità Portuale è stato redatto e sottoscritto  il verbale (accordo) che segue:

Non valida la conciliazione sindacale sottoscritta presso i locali aziendali.

La Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia n. 9286/2025 del 08/04/2025, prende posizione in merito alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale da parte di un lavoratore e della società datrice di lavoro, in presenza di rappresentante sindacale di una sigla cui il lavoratore non era iscritto e presso la sede dell’azienda stessa.

La Suprema Corte ricorda come in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l’accordo sia stato raggiunto con un’assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.

La sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato. La stipula del verbale in una sede diversa non produce di per sé effetto invalidante sulla transazione nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di provare che il dipendente ha avuto, grazie all’effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

L’effettività dell’assistenza sindacale è dunque la caratteristica centrale dell’accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione. Ne consegue che la sede di stipula e di sottoscrizione dell’accordo non possono essere considerati requisiti neutri (così come l’affiliazione o meno al sindacato di iscrizione, o comunque di fiducia e scelta del lavoratore, del rappresentante sindacale che fornisca assistenza nella procedura), ma concorrono alla funzionalità delle forme prescritte in relazione alla suddetta effettività.

In materia infatti la legge ritiene necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l’introduzione di un termine di decadenza pari a sei mesi per l’impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell’atto compiuto e di ricevere consigli e assistenza al riguardo.

La predetta specifica forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti all’interno delle sedi cd. protette, quali la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le Commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater, c.p.c.).

Ciò premesso, la Cassazione intende dare continuità ai principi già affermati (pronuncia n. 10065/2024), secondo cui la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Avv. Alberto Tarlao

CIU Unionquadri