Le infrastrutture “tecniche” stanno ridisegnando i diritti nell’economia dei dati. E spesso le regole arrivano dopo.

Maurizio Mensi:

Felice di condividere la pubblicazione di “diritto nelle nuove tecnologie”, Libro che ho scritto con il collega Giampiero Falletta, pensato per offrire strumenti concreti a chi deve orientarsi nelle trasformazioni del diritto digitale

Al centro del lavoro, gli snodi delle politiche tecnologiche: IA, semiconduttori, cave sottomarini, 5G, Cloud, fino alle sfide poste dalle tecnologie quantistiche, mostrando come la tutela dei diritti nell’economia dei dati dipenda sempre più da scelte su infrastrutture solo in appartenenza tra “tecniche”

L’obiettivo è proporre una chiave di lettura giuridica che per comprendere come privacy, sicurezza, governance degli algoritmi e infrastrutture critiche contribuiscano a definire il nuovo ecosistema digitale.

Burnout in aula: approvato dal Senato l’Osservatorio permanente.

Il Senato ha approvato l’Ordine del giorno (n. G/1706/40/10) al DDL n. 1706 che impegna il Governo a riconoscere e certificare ufficialmente l’usura psicofisica cui sono sottoposti i docenti. Il provvedimento, promosso dal senatore Roberto Marti della Lega, Presidente della commissione Cultura e Istruzione, è stato sottoscritto anche dai senatori leghisti Elena Murelli, Maria Cristina Cantù e Tilde Minasi. L’atto costituisce un riconoscimento politico formale, inserito strategicamente nella conversione del Decreto legge sulla sicurezza dello scorso 10 dicembre. Per la prima volta, il benessere psicofisico a scuola è affiancato alla sicurezza sul lavoro. Il dispositivo approvato dal Senato è chiaro: il Governo dovrà adottare tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per istituire presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito un Osservatorio permanente dedicato al benessere psicofisico del personale scolastico. Non si tratterà di una struttura burocratica imposta dall’alto, ma di un organismo con funzioni di studio, monitoraggio e ricerca, composto sia da rappresentanti delle principali associazioni sindacali del comparto istruzione, sia da esperti in ambito medico e psicologico.

La necessità di un Osservatorio nasce sia da ragioni tecniche che politiche. Per superare le rigidità della Legge Fornero e ottenere l’anticipo pensionistico o specifiche indennità di usura, non bastano le semplici proteste: è indispensabile disporre di dati scientifici, inoppugnabili e certificati dallo Stato. L’Osservatorio rappresenta quindi lo strumento giuridico per raccogliere e validare questi dati, condizione necessaria, seppure non sufficiente per invertire la rotta sul fronte pensionistico nella scuola, e permettere agli insegnanti di andare in pensione a 60 o 61 anni, come già previsto per altre categorie a rischio, riconoscendo che l’insegnamento è una professione altamente gravosa e difficilmente sostenibile fino ai 67 anni, come da tempo le diverse associazioni di categorie sostengono.

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE.

Sicurezza nelle Stazioni, CIU Unionquadri: “Proteggere i lavoratori del trasporto. Serve un piano di vigilanza urgente.”

“CIU Unionquadri esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane capotreno barbaramente ucciso a Bologna. Un evento di una gravità inaudita che non può lasciarci indifferenti.

Questo tragico episodio – dichiara CIU Unionquadri, Membro del CNEL e del CESE – è il segnale di un’emergenza sicurezza non più rinviabile. Ogni giorno migliaia di lavoratori del settore si confrontano con contesti di degrado e pericolo che minano la loro incolumità.

In linea con quanto auspicato dal Ministro dei Trasporti in merito al potenziamento della vigilanza, CIU Unionquadri, con il suo Dipartimento Trasporti, chiede un incontro urgente alle autorità competenti e ai vertici aziendali per definire protocolli di sicurezza più stringenti nelle stazioni e a bordo dei treni. È prioritario fare piena luce sull’accaduto e, soprattutto, agire preventivamente affinché il personale del trasporto insieme all’intera rete di utenza possa svolgere il proprio servizio in condizioni di totale sicurezza.

L’auspicio è che questo avvenga secondo gli accordi ed i protocolli che regolano la collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di impedire ogni forma di illegalità e garantire l’integrità del personale tutto e dei viaggiatori sui treni, nelle stazioni e nelle aree di sosta”

CNEL: Avviso pubblico per il conferimento di n. 6 borse di studio a supporto delle attività del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Quale termine per le dimissioni per fatti concludenti?

L’art. 26 comma 7 bis d.lgs. 151/2015, introdotto dalla legge n. 203/2024, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinariamente prevista per le dimissioni del lavoratore.

In merito all’interpretazione della norma, sono da subito sorti vari dubbi. Recentemente, si sono pronunciati in merito, con pronunce tra loro discordanti, il Tribunale di Milano e quello di Bergamo.

Il Tribunale di Milano, con pronuncia n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha ritenuto che per le dimissioni per fatti concludenti vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni indicati dalla legge, che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’ipotesi di assenza ingiustificata.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025, ha invece precisato che non è applicabile il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata.

Nella motivazione si legge che la previsione del CCNL riguarda infatti un istituto del tutto diverso, il licenziamento disciplinare ed il relativo termine ha la funzione di individuare la misura della gravità dell’inadempimento sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso e – si deve ritenere, comunque maggiore – stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto.

L’operatività di tale presunzione, richiede un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (a tale conclusione è anche giunto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025).

Ancora, ad avviso del Tribunale di Bergamo, i 15 giorni non possono essere intesi come giorni di calendario, bensì come giorni lavorativi; la disposizione infatti prevede che si deve “protrarre” oltre a tale termine la “assenza ingiustificata”, cioè il comportamento del lavoratore che, obbligato a rendere la prestazione di lavorativa, non si presenti senza giustificazione in un giorno, appunto, lavorativo.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia

UNIONQUADRI – AUTORITA’ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE.

In data 2 dicembre 2025, si è riunito il direttivo del Gruppo Unionquadri dell’Autorità Portuale dell’Adriatico Orientale.

Nel corso della riunione, è stata segnalata la situazione di paralisi amministrativa dell’ente portuale che da più di un anno è privo di effettivi organi di vertice.

La lamentata situazione di immobilismo ha interessato anche l’attività lavorativa dei Quadri.

Di seguito, è stato toccato il tema dell’accantonamento dell’importo del 2% sull’ammontare delle somme concernenti gli appalti anche per quanto attiene le quote da destinare a formazione e ricerca (articolo 45 DLGS 31 marzo 2023 n.36).

È stato appurato come l’80% delle risorse accantonate venga ripartito effettivamente tra i RUP e coloro che svolgono funzioni tecniche connesse all’appalto, sebbene il relativo regolamento sia carente su taluni punti e comporti erogazioni a favore di personale che non sempre ha grande attinenza con l’appalto.

Ulteriore tema trattato è stato quello dell’assicurazione.

I Quadri dell’Autorità Portuale lamentano che non è stata stipulata in loro favore l’assicurazione per danni verso terzi compreso l’ente di appartenenza nel caso di colpa grave, pur essendo detta ipotesi del tutto ammissibile per legge. In tal senso anche diverse pronunce della Corte dei Conti e della giurisprudenza amministrativa.

È stato poi affrontato il tema della “Direttiva Zangrillo 40” che comporta l’obbligo di almeno 40 ore annue di formazione per tutti i dipendenti pubblici.

L’Autorità Portuale vi ha provveduto solo tardivamente ed in termini sconnessi con indicazioni frammentarie e talvolta fuorvianti che, unite al cattivo funzionamento della piattaforma Syllabus, hanno causato ai dipendenti problemi e perdite di tempo.

Appreso dell’insediamento del nuovo Presidente dottor Marco Consalvo, il Gruppo chiederà apposito incontro per discutere le tematiche in essere.