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Benessere in azienda, al centro del tavolo istituzionale promosso alla Fiera Ambiente Lavoro.

Bologna, 12 giugno 2025 – Si è tenuto oggi, nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro, un importante tavolo istituzionale sul tema del benessere in azienda, organizzato per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e il rapporto tra innovazione tecnologica e qualità della vita all’interno delle imprese.

Il confronto ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali, esperti e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta e condivisa sul valore della persona nel contesto produttivo.

Tra gli interventi, quello di Pietro Vivone, Presidente di FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, che ha sottolineato l’importanza di tenere salda la bussola dei valori umani nell’evoluzione dei modelli organizzativi:

«L’impresa deve tornare a essere uno spazio umano. Le tecnologie possono supportarci, ma non potranno mai sostituire la relazione, la responsabilità, la passione» – ha dichiarato Vivone – «Siamo in una fase storica in cui serve lucidità e coraggio: la centralità dell’uomo non può essere sacrificata sull’altare dell’efficienza automatizzata».

Hanno preso parte ai lavori anche:

Achille Ducoli, Presidente di SIRIP – Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari, che ha ribadito l’impegno del sindacato nel portare le esigenze di imprese e lavoratori ai tavoli decisionali, sottolineando il valore della rappresentanza come strumento di equilibrio tra innovazione e diritti;

Gabriella Ancora e Marco Ancora, in rappresentanza di CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, associazione di rappresentanza dei lavoratori, membro del CNEL e del CESE, che hanno messo in evidenza le criticità emergenti legate all’ingerenza dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, con particolare riferimento ai rischi di disumanizzazione e perdita di competenze nel lavoro intellettuale;

Alessandro Marmigi, già Presidente regionale CIU Umbria e amministratore di Sinalfa S.r.l., che ha offerto un contributo tecnico di grande rilievo, illustrando approcci organizzativi capaci di conciliare produttività, benessere e sostenibilità interna, in particolare nelle PMI.

Il tavolo ha affrontato tematiche centrali per il futuro del lavoro: dalla necessità di mantenere la centralità della persona anche in contesti fortemente digitalizzati, alla gestione critica e responsabile dell’innovazione tecnologica, fino all’elaborazione di modelli che sappiano integrare sicurezza, salute, inclusione e competitività.

Un confronto istituzionale che ha restituito uno sguardo concreto e plurale sulle nuove sfide del lavoro, mettendo al centro il rispetto della persona, delle sue competenze e del suo ruolo nella costruzione del valore d’impresa.

La conferma della Cassazione: no all’anticipazione mensile in busta paga del TFR.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13525 del 20 maggio 2025, si occupa del caso di una società che anticipava in maniera mensile il TFR ai propri dipendenti sulla base di uno specifico accordo: per tale ragione, l’INPS emetteva un verbale di accertamento per il recupero della relativa obbligazione contributiva.

La Corte d’Appello riteneva legittima l’anticipazione del TFR corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori sulla base dello specifico accordo contenuto nel contratto di lavoro in quanto l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del TFR più favorevole per le parti rispetto a quello legale.

La Suprema Corte cassa il ragionamento della Corte d’Appello in quanto è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del TFR ai sensi dell’art.2120 ultimo comma c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del TFR non sostenuta da alcuna specifica causale.

Lo schema legale dell’anticipazione del TFR è improntato su alcuni presupposti:

a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione;

b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta;

c) importo massimo di anticipazione (70%);

d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;

e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).

Infatti, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del TFR.

Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall’art.2120 c.c.

L’anticipazione del TFR operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente.

L’anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del TFR, e fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del TFR.

Sul tema si segnala anche il recente intervento dell’Ispettorato del Lavoro con la nota protocollo 616/2025, il cui contributo è consultabile al seguente link: https://www.ciuonline.it/news/indebita-la-prassi-di-anticipare-il-tfr-in-busta-paga/

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia

Dazi USA: Impatto e strategie per l’Export Italiano.

Interessante iniziativa gratuita del nostro rappresentante CIU Unionquadri a Boston – USA – Avv. Francesco Rizzo Marullo

Il 18 giugno alle ore 17.00 italiane, si terrà, presso lo Studio Goodwin in Boston, un interessantissimo webinar dal tema Dazi USA: Impatto e  Strategie per l’export Italiano. Siamo lieti di segnalare che l’avvocato Francesco Rizzo Marullo, nostro rappresentate per gli Stati Uniti e Canada ed esperto fiscale, interverrà di persona. Insieme ad un parterre di primissimo ordine. Innanzitutto, il padrone di casa, l’avvocato Ettore Santucci, partner dello studio Goodwin, uno dei primi 10 studi legali americani, che ospiterà l’evento nella sede di Boston.

Si collegheranno inoltre l’avvocato, Lorenzo Ugolini, partner dello studio legale LCA ed esperto di diritto doganale, che interverrà da Milano. Infine, il CFO e COO della società di logistica EuroCargo che si collegheranno dalla sede di NYC.

L’evento sarà in italiano.

Chiunque fosse interessato a saperne di più in materia di dazi e strategie per le imprese italiane operanti negli Stati Uniti, potrà collegarsi cliccando il link presente nella locandina che si allega, nonché contattare l’avv. Rizzo Marullo direttamente alla sua email personale: frarizzomarullo@gmail.com

CIU Unionquadri – L’età della salute: un viaggio che guarda all’Europa.

🔵 CIU Unionquadri in prima linea per promuovere la prevenzione a ogni età
Durante il convegno “L’età della salute: un viaggio che guarda all’Europa”, tenutosi il 9 giugno a Roma presso Spazio Europa, CIU-Unionquadri ha ribadito con forza l’importanza strategica della prevenzione per la salute dei cittadini e la sostenibilità del sistema Paese.
Gli esperti hanno lanciato un messaggio forte: il 40% delle patologie è evitabile attraverso scelte consapevoli e politiche sanitarie mirate.

➡️ CIU-Unionquadri, co-organizzatrice dell’evento, ha portato al centro il valore della formazione continua, della salute nei luoghi di lavoro, e dell’alfabetizzazione sanitaria, proponendo un nuovo modello culturale in cui la prevenzione non sia un costo ma un investimento per il benessere e la produttività.

📌 Il documento “Promuoviamo il futuro” – presentato durante il convegno – fornisce una road-map, concreta, in 12 punti, di buone pratiche, con proposte articolate per ogni fase della vita, dalla gravidanza alla terza età.

“Non possiamo più permetterci una salute reattiva. Vogliamo una società che prevenga, educando e responsabilizzando fin dall’infanzia” – questo il messaggio lanciato da CIU-Unionquadri attraverso le parole della Presidente Gabriella Ancora e del Vice Presidente Francesco Riva – Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e primo promotore dell’iniziativa.

Un impegno che prosegue ogni giorno, al fianco dei professionisti e dei quadri, per un’Europa più sana, giusta e lungimirante.

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CESE Bruxelles – CIU Unionquadri presente alla giornata delle Libere Professioni

CESE Bruxelles – CIU Unionquadri presente alla giornata delle Libere Professioni

Quando l’Intelligenza Artificiale e l’Intelligenza Autentica uniscono le forze: il futuro delle libere professioni” è stato il tema della 9° edizione della Giornata delle Libere Professioni 2025, conferenza organizzata a Bruxelles l’11 giugno dalla Categoria “Gruppo Libere Professioni” del CESE di cui fa parte la CIU-Unionquadri con il proprio rappresentante Maurizio Mensi.

Il ricco e stimolante dibattito, articolato in tre panel e con il contributo di qualificati esperti del mondo professionale, associativo e accademico di diversi paesi UE, ha avuto ad oggetto le varie implicazioni dell’IA sul mondo del lavoro, con una riflessione su regole e governance. Si è discusso di come l’IA può rafforzare la fiducia, la qualità e la responsabilità nel mondo delle libere professioni e delle necessarie garanzie etiche e giuridiche, insieme all’importanza del controllo e della supervisione umana.  

AVVISO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2025 – PERCORSI DISPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO: MODALITÀ DIRINUNCIA AI TITOLI ESTERI

Al Responsabile dell’Avvocatura Civica spetta la qualifica dirigenziale.

Comandante della Polizia Locale ove costituto il Corpo – dipendenza diretta dal Sindaco – necessità.

Enti Locali – Figure Professionali di Lavoratori subordinati – dotati di specifica autonomia e loro inquadramento.

Il Caso dell’Avvocatura Interna e del Corpo di Polizia locale.

Limiti della subordinazione e dell’inquadramento.

Spesso nell’ambito del lavoro dipendente ai livelli apicali, il tema della subordinazione si interseca con quello dell’indipendenza della figura professionale, soprattutto quando essa svolge compiti aventi rilevanza pubblica e che trascendono i meri interessi aziendali o della pubblica amministrazione di pertinenza.

Il tema oggi comune a molte figure di lavoratori anche del settore privato, incaricati anche di tutelare l’interesse pubblico in senso ampio, appare quanto mai stringente per le figure dei professionisti dipendenti dell’avvocatura.

L’avvocatura pubblica

Quivi l’articolo 23 della legge 31.12.2012 n.247 “ Nuova disciplina dell’ordinamento forense” tratta lo status degli avvocati degli enti pubblici e degli enti partecipati da enti pubblici, assicurando loro l’autonomia e l’indipendenza di giudizio nell’ambito del contratto di lavoro.

Quale requisito per l’esercizio dell’attività dell’avvocatura in ambito pubblico è necessario, stabilisce la legge, che l’avvocato sia inserito in apposito ufficio legale con specifica ed unica attribuzione della trattazione degli affari legali.

Per quanto riguarda l’ufficio legale, la medesima disposizione di legge stabilisce che la responsabilità dell’ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

La legge prevede inoltre che gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

Una recente sentenza del TAR Sezione staccata di Parma la n. 106 del 14-3-2025 affronta il tema dell’autonomia dell’avvocatura civica del Comune, ribadendo come a capo della stessa debba essere individuata una figura dirigenziale, non essendo possibile conferirne la titolarità ad un dipendente apicale delle Elevate Professionalità in sottordine rispetto ad un dirigente dell’amministrazione.

In maggior dettaglio, era stata soppressa la posizione di dirigente avvocato cassazionista già esistente nell’organizzazione dell’ente, declassando tale posizione ad ufficio sotto ordinato sottoposto ad altra struttura non delegata alla trattazione della materia legale.

L’amministrazione comunale aveva inoltre disposto la rotazione del dirigente avvocato non tenendo conto dell’infungibilità della figura professionale.

Già a suo tempo in merito alla posizione apicale del responsabile di un avvocatura civica, il Consiglio di Stato con la decisione n.10049 del 23 novembre 2023 si era pronunciato in tema di declassamento dell’Avvocatura a struttura non dirigenziale, richiamando la legge professionale e gli articoli 4 e 5 del DLGS 165/2001 che stabiliscono la divisione tra i poteri di indirizzo spettanti agli organi politici e quelli di amministrazione in capo ai singoli dirigenti, sostenendo la necessità che l’avvocatura degli enti fosse retta da un dirigente come garanzia dell’indipendenza dell’autonomia della stessa e dei professionisti che ne fanno parte.

La decisione del Consiglio di Stato parte dalla considerazione della normale incompatibilità della professione legale con il rapporto di subordinazione di cui la compatibilità del lavoro dipendente nell’ambito delle avvocature pubbliche rappresenta una stretta eccezione che deve trovare regole stringenti.

Il Comandante della Polizia Locale

Un analogo problema di contrapposizione tra subordinazione ed indipendenza riguarda anche nell’ambito degli enti locali la figura del Comandante il Corpo della Polizia locale.

Quivi l’articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n.65 consente ai Comuni di istituire il Corpo di Polizia locale laddove il relativo servizio occupi almeno sette addetti ed in tal caso il servizio va disciplinato con apposito regolamento.

In tal caso, l’articolo 9 della medesima disposizione di legge stabilisce che il Comandante risponde esclusivamente al Sindaco del proprio operato ed il Corpo rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture del Comune.

Per il caso in cui invece, non si raggiunga il numero minimo di sette componenti, il Servizio di Polizia Municipale non può essere riconosciuto come corpo e può essere incardinato all’interno di altra struttura.

In quest’ultimo caso, si pone il problema di conciliare la posizione di autonomia ed indipendenza del Comandante che pur ponendosi in rapporto diretto con il Sindaco viene a dipendere anche da un responsabile di area.

Si ritiene in questo caso  – ( Consiglio di Stato  Sezione V , 14 maggio 2013 n.2607)che la relazione diretta con il Sindaco involga le attività principali che connotano il ruolo della polizia locale. (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo).

In entrambi i casi esaminati si fa riferimento ad una specifica autonomia ed indipendenza di determinate figure professionali.

Tale previsione necessità di limitati e specifici rapporti di dipendenza atti ad evitare intermediazioni di poteri.

Nel caso dell’avvocatura civica, la garanzia è data dalla qualifica dirigenziale dell’avvocatura necessaria ad evitare l’intromissione di altre funzioni e dalla qualifica di avvocato in capo al dirigente.

Nel caso del Comandante del Corpo di Polizia Locale, l’indipendenza si concretizza dal rapporto diretto con il sindaco atto ad evitare intermediazioni di altre figure professionali.

Naturalmente ed anche di conseguenza, i responsabili di tali strutture ed i loro collaboratori più stretti o appartenenti alla medesima funzione professionale ( Avvocati – Ufficiali del Corpo di Polizia Locale) debbono rivestire apposito inquadramento nell’area dirigenziale o dei quadri.

Superminimo individuale e di passaggio di livello

La pronuncia n. 11771 del 5 maggio 2025 della Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto il caso di un lavoratore che otteneva il riconoscimento giudiziale del proprio superiore inquadramento ma la società datrice di lavoro assorbiva con quanto erogato a titolo di superminimo individuale le differenze connesse al riconosciuto superiore livello.

La Suprema Corte ricorda come il superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento.

L’indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate al giudice del merito, che nel caso di specie ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l’assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l’assorbimento retributivo discendente invece dall’aumento derivante da un superiore inquadramento professionale.

La previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL è da interpretarsi restrittivamente, in quanto la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configura ipotesi di mero aumento dei minimi ma è dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio.

Pertanto, l’eventuale trattamento riconosciuto a titolo di superminimo non risulta assorbibile nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia