Mancato reiterato assorbimento del superminimo e configurabilità di uso aziendale
Con la pronuncia n. 23712/2026 la Suprema Corte interviene con riferimento alla questione di alcuni lavoratori che contestavano l’assorbimento del superminimo individuale operato dalla società datrice di lavoro, ritenendo che la precedente e costante mancata applicazione dell’assorbimento da parte della società datrice avesse dato luogo a un uso aziendale in tal senso.
Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale.
L’uso aziendale si forma a seguito di una prassi, comportante per i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, generalizzata nei confronti dei dipendenti: è dunque sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
L’uso aziendale, una volta perfezionatosi introduce una regola eteronoma e collettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento nei confronti dei lavoratori compresi nella platea di riferimento, quale nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.
Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recesso dall’uso aziendale, occorre che la volontà datoriale di recedere dall’uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modo tale da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.
In particolare, onde evitare che il datore di lavoro possa arbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente, non è sufficiente un comportamento che si traduca nel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressa reiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Al contrario, è sempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara ed inequivoca estrinsecazione dell’intenzione di recesso percepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamente ravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto con l’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenza e di tutela dell’affidamento collettivo e dell’interpretazione della volontà negoziale secondo correttezza e buona fede.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



