Nuove indicazioni INPS per il riconoscimento della prestazione di malattia.

Con la Circolare n. 92 del 04/09/2026 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

La novità riguarda il riconoscimento anche del giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

  • Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
  • Visita domiciliare.

Il criterio adottato deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Occorre, infatti, tenere conto della facoltà per i Medici di Medicina Generale di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

Inoltre, va considerato l’attuale contesto sociosanitario italiano, che comporta l’esigenza di addivenire ad un’interpretazione evolutiva della disposizione in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.

Dunque, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, viene comunicato che a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia