Reintegra per il lavoratore licenziato in assenza di previa contestazione disciplinare

Con la pronuncia n. 24378/2026 la Suprema Corte di Cassazione si è occupata del caso del licenziamento intimato ad un lavoratore in pacifica assenza di forma scritta della contestazione disciplinare.

Sul punto, va precisato che la reintegrazione attenuta prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato”.

Detta fattispecie non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione in considerazione del rinvio operato dal comma 6 dell’art. 18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e7 nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento (ossia l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo).

Tale ragionamento deve considerarsi confermato peraltro alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell’art. 18 della legge n. 300/1970, al fine di evitare la conseguenza che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso.

La predetta ricostruzione risulterebbe infatti incoerente con l’impianto normativo di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del “fatto contestato”.

Si richiama in merito anche la recente pronuncia n. 14150/2026, che distingue il regime sanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale della contestazione disciplinare ovvero una contestazione generica.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia