Diritto al compenso per lavoro straordinario per il quadro in caso di orario di lavoro con carico eccessivo.
La pronuncia n. 16305/2026 della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al caso di un lavoratore inquadrato come quadro e con mansioni di Direttore di Ipermercato che svolgeva un orario di lavoro pari a circa 260 ore mensili in quanto si occupava infatti della gestione commerciale, aveva pieni poteri nella gestione del personale oltre a ruoli tecnici come la responsabilità HACCP e ruoli strategici all’interno del CdA.
La datrice di lavoro osservava che il lavoratore, in quanto quadro con funzioni direttive, fosse escluso dai limiti di orario e non avesse diritto ad alcun compenso per le ore di lavoro eccedenti.
L’art 17, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003 precisa che le disposizioni sull’orario non trovano applicazione ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata e, in particolare, quando si tratta, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
Tuttavia, l’esclusione del personale direttivo dai limiti legali dell’orario non è assoluta, ma trova un limite invalicabile nel precetto costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità del lavoratore (art. 36 Cost.).
Si è formata una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al compenso per lavoro straordinario va comunque riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive in due casi: a) quando la contrattazione collettiva contempli un diverso orario normale di lavoro per il personale con detta qualifica, e tale orario venga in concreto superato; b) se la durata della prestazione valichi comunque il limite di ragionevolezza, escluso ogni riferimento all’orario contrattualmente previsto per altre categorie di lavoratori.
Dunque, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante, allorquando l’attività lavorativa sorpassi un limite di ragionevolezza da un punto di vista di impegno quantitativo e possa compromettere la salute del lavoratore.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia




