Valido il patto di prova con mansioni indicate in lingua inglese.
La vicenda decisa dalla sentenza n. 44 del 5 marzo 2026 della Corte d’Appello di Brescia è relativa al caso di un lavoratore che non superava il periodo di prova e impugnava il relativo patto in quanto privo di indicazione delle mansioni affidate, a suo avviso non desumibili né dall’inquadramento contrattuale né dalla specifica posizione attribuita, quella di “Marketing and Communication Manager” (profilo non menzionato nel CCNL).
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto (come espressamente previsto dall’art. 2096 c.c.), deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto.
Tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, le mansioni non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili.
In altri termini, la descrizione delle mansioni deve risultare sufficientemente determinata ed idonea a consentire al lavoratore di conoscere il proprio campo di azione e, quindi, l’oggetto della prova.
Dunque, anche se la posizione affidata al lavoratore risulta definita integralmente in lingua inglese, è comune che vengano utilizzati termini di uso comune il cui significato è ormai generalmente noto e comprensibile ai più ed a maggior ragione al lavoratore da sempre impiegato nel settore del marketing, realtà in cui l’utilizzo di terminologia in inglese è prassi consolidata.
Il profilo di Marketing and Communication Manager pertanto costituisce indicazione tale e sufficiente da consentire al lavoratore di comprendere pienamente le mansioni assegnate ed oggetto del patto di prova, e ciò tantopiù considerato che lo stesso lavoratore aveva dichiarato nel suo curriculum vitae di avere già ricoperto ruoli identici o analoghi per altri datori di lavoro in precedenza.
Avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



