Antisindacale la scelta di imporre l’utilizzo della lingua inglese nel corso delle trattative.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 228790/2025 del 31 ottobre, si è pronunciata sul caso di una multinazionale che opera in Italia ed altri 11 paesi europei, che nell’ambito degli incontri che si sarebbero dovuti tenere tra la DSN (delegazione speciale di negoziazione) e l’azienda al fine di trovare l’accordo per la costituzione ed il funzionamento del CAE (Comitato aziendale europeo) imponeva l’utilizzo del sistema della videoconferenza e della lingua inglese, impedendo l’uso della lingua madre con l’ausilio di interpreti.
La Corte rileva che imporre l’uso della lingua inglese ai componenti della DSN (ma del pari sarebbe stato per l’uso obbligato di una qualsiasi delle lingue degli Stati) significa oggettivamente imporre una limitazione alla capacità di dialogo e di confronto, dunque una limitazione della capacità negoziale dei componenti, con la vanificazione del valore costruttivo dello scambio tra le parti.
Del pari, la pretesa aziendale, solo apparentemente ispirata ad innocui criteri di evoluzione delle relazioni negoziali, sarebbe idonea ad incidere, direttamente, sulla scelta stessa dei componenti della DSN, per restare le sigle sindacali di fatto costrette all’individuazione di propri rappresentanti in ragione del possesso di un migliore bagaglio linguistico a discapito di altri e magari a discapito della stessa capacità alla negoziazione sindacale.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la dichiarata disponibilità della società a fornire gli strumenti didattici per l’apprendimento della lingua inglese, strumento certamente idoneo ad arricchire nel lungo periodo la formazione dei lavoratori, ma per nulla adeguato, nel breve termine, a permettere una partecipazione attiva e consapevole alle riunioni necessarie a determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto il campo di applicazione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del CAE.
Al contrario, anche in applicazione della normativa vigente (direttiva 2009/38/CE e d.lgs. n. 113/2012) i servizi di “interpretariato”, risultano intuitivamente in grado di garantire che ognuno dei membri della DSN e, poi, di quelli del CAE, durante le rispettive riunioni, anche in tutto o in parte “da remoto”, possa subito esprimersi in una lingua a lui conosciuta (lingua madre o meno) ed essere compreso “in tempo reale” da ognuno degli altri componenti.
Non avendo nel caso di specie la multinazionale predisposto un apposito ed idoneo servizio di interpretariato, la Suprema Corte conferma l’antisindacalità della scelta di imporre una lingua straniera per condurre le trattative sindacali.
avv. Alberto Tarlao
Segretario Regionale CIU Unionquadri
Friuli-Venezia Giulia



