La conferma della Cassazione: no all’anticipazione mensile in busta paga del TFR.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13525 del 20 maggio 2025, si occupa del caso di una società che anticipava in maniera mensile il TFR ai propri dipendenti sulla base di uno specifico accordo: per tale ragione, l’INPS emetteva un verbale di accertamento per il recupero della relativa obbligazione contributiva.

La Corte d’Appello riteneva legittima l’anticipazione del TFR corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori sulla base dello specifico accordo contenuto nel contratto di lavoro in quanto l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del TFR più favorevole per le parti rispetto a quello legale.

La Suprema Corte cassa il ragionamento della Corte d’Appello in quanto è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del TFR ai sensi dell’art.2120 ultimo comma c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del TFR non sostenuta da alcuna specifica causale.

Lo schema legale dell’anticipazione del TFR è improntato su alcuni presupposti:

a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione;

b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta;

c) importo massimo di anticipazione (70%);

d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;

e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).

Infatti, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del TFR.

Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall’art.2120 c.c.

L’anticipazione del TFR operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente.

L’anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del TFR, e fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del TFR.

Sul tema si segnala anche il recente intervento dell’Ispettorato del Lavoro con la nota protocollo 616/2025, il cui contributo è consultabile al seguente link: https://www.ciuonline.it/news/indebita-la-prassi-di-anticipare-il-tfr-in-busta-paga/

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia