Al Responsabile dell’Avvocatura Civica spetta la qualifica dirigenziale.
Comandante della Polizia Locale ove costituto il Corpo – dipendenza diretta dal Sindaco – necessità.
Enti Locali – Figure Professionali di Lavoratori subordinati – dotati di specifica autonomia e loro inquadramento.
Il Caso dell’Avvocatura Interna e del Corpo di Polizia locale.
Limiti della subordinazione e dell’inquadramento.
Spesso nell’ambito del lavoro dipendente ai livelli apicali, il tema della subordinazione si interseca con quello dell’indipendenza della figura professionale, soprattutto quando essa svolge compiti aventi rilevanza pubblica e che trascendono i meri interessi aziendali o della pubblica amministrazione di pertinenza.
Il tema oggi comune a molte figure di lavoratori anche del settore privato, incaricati anche di tutelare l’interesse pubblico in senso ampio, appare quanto mai stringente per le figure dei professionisti dipendenti dell’avvocatura.
L’avvocatura pubblica
Quivi l’articolo 23 della legge 31.12.2012 n.247 “ Nuova disciplina dell’ordinamento forense” tratta lo status degli avvocati degli enti pubblici e degli enti partecipati da enti pubblici, assicurando loro l’autonomia e l’indipendenza di giudizio nell’ambito del contratto di lavoro.
Quale requisito per l’esercizio dell’attività dell’avvocatura in ambito pubblico è necessario, stabilisce la legge, che l’avvocato sia inserito in apposito ufficio legale con specifica ed unica attribuzione della trattazione degli affari legali.
Per quanto riguarda l’ufficio legale, la medesima disposizione di legge stabilisce che la responsabilità dell’ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
La legge prevede inoltre che gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
Una recente sentenza del TAR Sezione staccata di Parma la n. 106 del 14-3-2025 affronta il tema dell’autonomia dell’avvocatura civica del Comune, ribadendo come a capo della stessa debba essere individuata una figura dirigenziale, non essendo possibile conferirne la titolarità ad un dipendente apicale delle Elevate Professionalità in sottordine rispetto ad un dirigente dell’amministrazione.
In maggior dettaglio, era stata soppressa la posizione di dirigente avvocato cassazionista già esistente nell’organizzazione dell’ente, declassando tale posizione ad ufficio sotto ordinato sottoposto ad altra struttura non delegata alla trattazione della materia legale.
L’amministrazione comunale aveva inoltre disposto la rotazione del dirigente avvocato non tenendo conto dell’infungibilità della figura professionale.
Già a suo tempo in merito alla posizione apicale del responsabile di un avvocatura civica, il Consiglio di Stato con la decisione n.10049 del 23 novembre 2023 si era pronunciato in tema di declassamento dell’Avvocatura a struttura non dirigenziale, richiamando la legge professionale e gli articoli 4 e 5 del DLGS 165/2001 che stabiliscono la divisione tra i poteri di indirizzo spettanti agli organi politici e quelli di amministrazione in capo ai singoli dirigenti, sostenendo la necessità che l’avvocatura degli enti fosse retta da un dirigente come garanzia dell’indipendenza dell’autonomia della stessa e dei professionisti che ne fanno parte.
La decisione del Consiglio di Stato parte dalla considerazione della normale incompatibilità della professione legale con il rapporto di subordinazione di cui la compatibilità del lavoro dipendente nell’ambito delle avvocature pubbliche rappresenta una stretta eccezione che deve trovare regole stringenti.
Il Comandante della Polizia Locale
Un analogo problema di contrapposizione tra subordinazione ed indipendenza riguarda anche nell’ambito degli enti locali la figura del Comandante il Corpo della Polizia locale.
Quivi l’articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n.65 consente ai Comuni di istituire il Corpo di Polizia locale laddove il relativo servizio occupi almeno sette addetti ed in tal caso il servizio va disciplinato con apposito regolamento.
In tal caso, l’articolo 9 della medesima disposizione di legge stabilisce che il Comandante risponde esclusivamente al Sindaco del proprio operato ed il Corpo rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture del Comune.
Per il caso in cui invece, non si raggiunga il numero minimo di sette componenti, il Servizio di Polizia Municipale non può essere riconosciuto come corpo e può essere incardinato all’interno di altra struttura.
In quest’ultimo caso, si pone il problema di conciliare la posizione di autonomia ed indipendenza del Comandante che pur ponendosi in rapporto diretto con il Sindaco viene a dipendere anche da un responsabile di area.
Si ritiene in questo caso – ( Consiglio di Stato Sezione V , 14 maggio 2013 n.2607)che la relazione diretta con il Sindaco involga le attività principali che connotano il ruolo della polizia locale. (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo).
In entrambi i casi esaminati si fa riferimento ad una specifica autonomia ed indipendenza di determinate figure professionali.
Tale previsione necessità di limitati e specifici rapporti di dipendenza atti ad evitare intermediazioni di poteri.
Nel caso dell’avvocatura civica, la garanzia è data dalla qualifica dirigenziale dell’avvocatura necessaria ad evitare l’intromissione di altre funzioni e dalla qualifica di avvocato in capo al dirigente.
Nel caso del Comandante del Corpo di Polizia Locale, l’indipendenza si concretizza dal rapporto diretto con il sindaco atto ad evitare intermediazioni di altre figure professionali.
Naturalmente ed anche di conseguenza, i responsabili di tali strutture ed i loro collaboratori più stretti o appartenenti alla medesima funzione professionale ( Avvocati – Ufficiali del Corpo di Polizia Locale) debbono rivestire apposito inquadramento nell’area dirigenziale o dei quadri.