Superminimo individuale e di passaggio di livello

La pronuncia n. 11771 del 5 maggio 2025 della Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto il caso di un lavoratore che otteneva il riconoscimento giudiziale del proprio superiore inquadramento ma la società datrice di lavoro assorbiva con quanto erogato a titolo di superminimo individuale le differenze connesse al riconosciuto superiore livello.

La Suprema Corte ricorda come il superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento.

L’indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate al giudice del merito, che nel caso di specie ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l’assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l’assorbimento retributivo discendente invece dall’aumento derivante da un superiore inquadramento professionale.

La previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL è da interpretarsi restrittivamente, in quanto la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configura ipotesi di mero aumento dei minimi ma è dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio.

Pertanto, l’eventuale trattamento riconosciuto a titolo di superminimo non risulta assorbibile nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.

avv. Alberto Tarlao

Segretario Regionale CIU Unionquadri

Friuli-Venezia Giulia