Cinquant’anni di CIU-Unionquadri. Un viaggio attraverso le trasformazioni del mondo del lavoro

Il 16 ottobre 2025, al CNEL, CIU-Unionquadri celebra cinquant’anni di storia, di impegno e di rappresentanza.

Un’occasione unica per rivivere insieme le grandi trasformazioni che hanno segnato il mondo del lavoro dal 1975 a oggi e per proiettarci verso le sfide del futuro, con lo stesso spirito di innovazione e responsabilità che ha guidato la Confederazione sin dalle origini.

Al centro di questo percorso, i valori fondanti dell’etica del lavoro e dell’etica della competenza, che oggi più che mai rappresentano la bussola per orientarsi in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Un anniversario che è al tempo stesso memoria e visione, passato e futuro.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: segreteria@ciuonline.it

CIU-Unionquadri riconfermata al CESE per il quinquennio 2025–2030

La CIU-Unionquadri esprime grande soddisfazione per la riconferma al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) per il periodo 2025–2030. La Presidente Gabriella Ancora, il Consigliere al CNEL Francesco Riva e l’intera Giunta celebrano questo importante traguardo, che testimonia il consolidamento del ruolo della Confederazione nelle istituzioni europee.

Dal 1994, CIU-Unionquadri è presente al CESE, così come al CNEL dal 1989, ottenendo un significativo riconoscimento sia a livello governativo che europeo.

Particolare rilievo assume la figura del Prof. Maurizio Mensi, confermato per il secondo mandato al CESE. La sua esperienza giuridica e accademica di alto profilo ha contribuito a rafforzare la presenza della Confederazione nelle istituzioni europee. In questo ultimo mandato, il Prof. Mensi è stato nominato Questore presso il CESE, riconoscimento che sottolinea ulteriormente il valore del suo impegno e della Confederazione stessa.

La rappresentanza dei quadri di CIU-Unionquadri nella Commissione Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione delle Aziende

Fabio Petracci, Vice Presidente, CIU-Unionquadri

Si è recentemente insediata presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, che annovera tra i propri componenti la CIU-Unionquadri, rappresentata dal consigliere Francesco Riva.

L’istituzione della commissione è prevista dalla legge 76/2025 che reca “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale ed agli utili delle imprese)”.

In attuazione di un tanto, il Ministero del Lavoro con decreto del 9 luglio ha definito i termini per la costituzione del nuovo organismo.

Trova così piena applicazione l’articolo 46 della Costituzione da lungo tempo inattuato che stabiliva il principio e l’opzione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

Sebbene la proposta provenisse, dalla CISL, da subito Unionquadri si muoveva in termini specifici nella medesima direzione.

Ne seguivano numerosi interventi ed articoli di stampa da parte dell’associazione dei quadri.

Già in sede di audizione presso il Consiglio dei Ministri alla presentazione della legge di bilancio 2025 i rappresentanti di CIU avevano fatto notare al Governo l’importanza della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale anche come strumento per coinvolgere i lavoratori e ridurre i conflitti, ottenendo notevole interesse.

La nuova Commissione avrà quindi un ruolo chiave, essendo chiamata a funzioni interpretative e di indirizzo in materia.

In pratica, la commissione appena istituita dovrà monitorare ed accompagnare l’applicazione della legge, promuovendo buone prassi e redigere una relazione biennale in merito.

La Commissione inoltre potrà sottoporre al CNEL situazioni reali e contingenti riguardanti l’applicazione concreta della normativa.

Di conseguenza, potrà emettere pareri non vincolanti anche a soluzione di controversie che dovessero verificarsi circa le procedure di applicazione della legge.

Potrà inoltre emettere proposte in merito e dare assistenza tecnico – giuridica.

L’importanza dei quadri e delle relative organizzazioni di categoria nell’impianto della legge non è data solo dalla partecipazione e dall’interesse delle relative organizzazioni ed in primo luogo di Unionquadri.

La partecipazione alla gestione aziendale nell’interesse del lavoro e dell’impresa è di fatto nel DNA delle associazioni dei quadri.

Esso è principalmente da ricercarsi dalla intrinseca connessione tra le elevate professionalità non dirigenziali e la gestione aziendale, requisito da individuarsi nella duplice funzione della categoria che da un lato condivide le istanze dei lavoratori e dall’altro conosce in maniera approfondita i dettagli tecnici ed amministrativi della gestione aziendale. Il tutto in un quadro che vede nella conflittualità sociale una scelta residua e non principale del ruolo sindacale.

Siamo quindi ad un buon punto di partenza che richiederà slancio e conoscenza dei temi.

Illegittima la prassi di sottoporre ad un colloquio con compilazione di apposito modulo il dipendente rientrante dalla malattia

Alberto Tarlao, Segretario Regionale Friuli-Venezia Giulia, CIU-Unionquadri

Con il provvedimento n. 390/2025 del 10 luglio 2025 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società che sottoponeva i propri lavoratori, in seguito ad assenze dovute a malattia e ricoveri, ad un colloquio di rientro dal lavoro con il proprio responsabile.

Nel corso del colloquio, il responsabile compilava, con le informazioni fornite dal lavoratore, un apposito modulo predisposto dall’azienda.

Detto modulo veniva poi consegnato all’ufficio risorse umane che valutava, insieme al responsabile e/o al medico competente, eventuali iniziative a tutela della salute del dipendente. Ad avviso dell’azienda, la prassi era volta a garantire l’adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il Garante, all’esito dell’istruttoria, ha tuttavia riscontrato numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, risultava assente un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati personali.

Ancora, era accertata altresì l’assenza di un’idonea condizione di liceità, in quanto il trattamento posto in essere è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria, attività peraltro di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro.

La società ha inoltre violato anche il principio di minimizzazione dei dati, in quanto alcune delle informazioni previste nel questionario avrebbero già dovuto essere di conoscenza dell’ufficio del personale, con conseguente inutile duplicazione dell’acquisizione di dati.

La datrice di lavoro ha trattato anche dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale e comunque per un periodo di tempo, massimo di 10 anni, evidentemente sproporzionato.

Ne consegue che sottoporre i lavoratori, al rientro da periodi di assenza per malattia, infortunio, ricovero, a un colloquio con il proprio responsabile che redige un modulo specifico contenente anche dati relativi alla salute risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del GDPR (Reg. UE n.2016/679) e 113 del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003).

Pertanto, alla società, oltre al divieto dell’ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati attraverso i moduli, è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00.

Pubblico Impiego: Il progetto di legge Zangrillo. Da funzionario a dirigente – Nuove opportunità di carriera per quadri e funzionari

Fabio Petracci, Vice Presidente, CIU-Unionquadri

Il provvedimento in corso di approvazione.

Il progetto di legge Zangrillo è ormai avviato a prendere forma di legge. Esso, infatti, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2025 ed è in corso di trasmissione alle Camere per l’approvazione definitiva.

Il provvedimento detta numerose disposizioni in materia di sviluppo di carriera dei dipendenti pubblici anche e soprattutto per quanto concerne l’accesso alla dirigenza.

Si vuole in tal modo introdurre nell’ambito della pubblica amministrazione una valorizzazione del merito, ma diremmo anche dell’efficienza, superando i già esistenti meccanismi di valutazione che spesso rischiano di rivelarsi formalistici e poco adatti a favorire dei reali sviluppi di carriera.

Le novità del progetto di legge.

Il decreto Zangrillo lungi dal porsi in controtendenza con i precedenti provvedimenti in materia, costituisce un ulteriore tassello per l’avvicinamento della selezione dei dipendenti pubblici in termini abbastanza simili a quella che avviene nel settore privato, cercando nel contempo di rispettare i principi costituzionali di selezione, terzietà e buon andamento della pubblica amministrazione.

Si vuole in sostanza ed in continuità con le precedenti riforme affermare il valore del merito e della professionalità nella pubblica amministrazione valorizzando gli obiettivi di progressione in carriera di quadri ed elevate professionalità.

Novità nel processo di valutazione.

Si vuole in primo luogo superare la mera valutazione gerarchico – unilaterale, estendendo la valutazione per renderla più completa ad una pluralità di soggetti.

Alla valutazione per obiettivi già fatta propria dal DLGS 150/2009, si aggiunge attenzione ai livelli di formazione, agli incarichi di particolare importanza e responsabilità a diverse forme di capacità operative di realizzazione, di cooperazione, di tempestività di intervento e decisione, alla capacità di costituire e guidare team.

L’accesso alla dirigenza.

Sensibili e maggiormente incisive appaiono le novità in tema di sviluppo di carriera verso la dirigenza riservato alle categorie apicali (elevate professionalità e quadri) .

Sono apportate rilevanti modifiche all’articolo 28 del testo unico del pubblico impiego (DLGS 165/2001)  dove in primo luogo è ribadito il principio dello “sviluppo di carriera”

Per quanto riguarda invece i diversi percorsi per l’accesso alla dirigenza, è ridotta dal trenta al venti per cento la percentuale per l’accesso mediante corso concorso organizzato da RIPAM, mentre è mantenuta al trenta per cento la percentuale riservata ai concorsi indetti dalle singole pubbliche amministrazioni.

Il residuo 30% è invece riservato allo sviluppo di carriera del personale non dirigenziale con almeno cinque anni di servizio nell’area dei funzionari o due anni di servizio nell’area delle elevate qualificazioni.

La selezione, in questi casi, avverrà sulla base di una valutazione comparativa della performance individuale.

Farà quindi seguito una seconda fase di osservazione e valutazione nello svolgimento dell’incarico temporaneo attribuito per il termine di almeno quattro anni.

Considerazioni.

In conclusione, il provvedimento che tra poco sarà approvato sancisce una sostanziale possibile continuità di carriera tra l’area non dirigenziale e quella della dirigenza.

Il discrimine non sarà più un nuovo accesso concorsuale, ma una attenta selezione sul campo ad opera dell’amministrazione.

Il principio appare positivo dal momento che consente un agevole sbocco di carriera per i meritevoli.

L’elemento critico idoneo a porre nel nulla la riforma è dato dalle procedure selettive. Si tratta infatti di coniugare la rigorosità e talvolta la rigidità del concorso con le concrete esigenze dell’amministrazione.

Sul punto il progetto di legge interviene ampiamente sulla selezione “terziarizzazione” dei soggetti chiamati a giudicare prestazioni e qualità professionali ad evitare soluzioni preconfezionate e conformate esclusivamente alla politica.

Breve excursus sulla figura del “quadro intermedio” dalla entrata in vigore della legge istitutiva della categoria ad oggi: le criticità evidenziate dalla giurisprudenza

Gabriella Ancora, Presidente Nazionale CIU Unionquadri

Andrea Musti, Senior Associate presso Studio Ichino Brugnatelli e Associati, CNEL Componente Consulta lavoro autonomo e Professioni.

Il breve excursus su detta fondamentale categoria di lavoratori subordinati, vuole riassumere alcune delle criticità evidenziate dalla giurisprudenza dalla entrata in vigore della nota legge istitutiva della categoria in esame.

La Legge del 13 maggio 1985 n. 190 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la categoria dei “quadri intermedi”, colmando il vuoto normativo tra la figura del dirigente e quella dell’impiegato. L’articolo 2 della legge definisce il quadro come il prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, “svolga funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. La stessa norma demanda alla contrattazione collettiva il compito di stabilire i requisiti specifici di appartenenza a tale categoria.

Nonostante l’intento chiarificatore del Legislatore, la definizione volutamente generica ha dato origine a un cospicuo contenzioso, portando la giurisprudenza a delineare con maggiore precisione i contorni e le problematiche applicative di questa figura professionale. Di seguito si analizzano le principali questioni giurisprudenziali emerse.

  1. Applicazione della Legge in assenza di disciplina collettiva

In ordine temporale, una delle prime e più significative questioni affrontate nel tempo dalla giurisprudenza riguarda l’ipotesi in cui la contrattazione collettiva non abbia provveduto, come richiesto dall’art. 3 della legge, a definire i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri.

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la legge n. 190/1985 è “immediatamente precettiva” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 1094 del 16-01-2023 e Cass. Civ., Sez. L, N. 680 del 12-01-2023).

Ciò significa che il diritto del lavoratore al riconoscimento della qualifica di quadro è configurabile anche in assenza di una specifica previsione da parte del contratto collettivo di settore. In tale scenario, i requisiti per l’inquadramento devono essere desunti direttamente dalle indicazioni fornite dalla legge stessa.

La giurisprudenza ha chiarito inoltre che, in questi casi, il Giudice deve basare la sua valutazione sull’unico requisito richiesto ex lege: lo svolgimento continuativo di funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. È stato altresì precisato che i giudici di merito non possono aggiungere requisiti ulteriori e non previsti dalla norma, come quelli tipici della figura dirigenziale (ad esempio, la gestione diretta dei rapporti con i terzi o la capacità di impegnare direttamente l’azienda), che la legge sui quadri non richiede.

Sul punto richiamo Cass. Sez. Lav. n. 21652 del 9/10/2006 e Cass. Sez. Lav. n. 2246 del 27/02/1995 per le quali: “… il diritto al riconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985).

2. I requisiti sostanziali e l’onere della prova

Il nucleo del contenzioso in materia di quadri riguarda l’accertamento in concreto dello svolgimento delle mansioni superiori. L’onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare non solo di aver svolto determinate mansioni, ma che queste possiedano le caratteristiche qualitative richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva

La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi caratterizzanti la figura del quadro:

Rilevanza delle Funzioni: le mansioni devono essere di “rilevante importanza” per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Non si tratta di compiti meramente esecutivi, ma di attività che incidono significativamente sulla vita dell’impresa.

Autonomia e Discrezionalità: il quadro gode di un’autonomia decisionale e di un’iniziativa che lo distinguono dall’impiegato con funzioni direttive. Tale autonomia, tuttavia, non raggiunge l’ampiezza di quella del dirigente, poiché il quadro opera nell’ambito di direttive generali impartite dalla dirigenza, contribuendo alla loro attuazione piuttosto che alla loro definizione strategica (cfr. Tribunale Ordinario Tivoli, sez. Lav., sentenza n. 733/2017).          

Funzione di Raccordo: un elemento qualificante, evidenziato dalla giurisprudenza più recente, è il ruolo di “cerniera” o “raccordo” tra la dirigenza e il personale operativo. La Corte di Cassazione ha specificato che questa funzione di collegamento è un criterio presupposto dalla stessa legge, che la contrattazione collettiva deve rispettare (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. N. 20288 del 14-07-2023).

Infatti, la legge 13 maggio 1985 n. 190, che ha introdotto la nuova categoria dei “quadri” nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all’art. 2095 cod. civ., “…fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati …”. E’, pertanto, la stessa legge a richiedere che la figura del Quadro sia di collegamento tra i dirigenti ed il restante personale e ciò rappresenta un criterio presupposto della contrattazione collettiva (cfr. citata Cass. 20288/2023).

Il giudice di merito è chiamato a compiere una valutazione complessa, comparando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore con le declaratorie del CCNL applicabile e con la definizione legale: non è sufficiente che le mansioni rientrino in un profilo professionale descritto dal CCNL se mancano i requisiti generali della declaratoria di livello, come l’autonomia, la responsabilità e, appunto, la funzione di raccordo (cfr.  Tribunale Di Catania, Sentenza n.1878 del 30 Aprile 2025).

    3. Diritto all’Indennità di Funzione

    Molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono, per i lavoratori inquadrati come quadri, la corresponsione di una specifica “indennità di funzione” (cfr.  CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2017; Rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31/12/2009; nonché Tribunale Di Benevento, Sentenza n.649 del 30 Maggio 2025, etc).

    Una problematica giurisprudenziale è sorta riguardo alla spettanza di tale indennità in caso di riconoscimento giudiziale della qualifica, specialmente quando il CCNL subordina l’erogazione a un formale atto di “individuazione” o “riconoscimento” da parte del datore di lavoro.

    La giurisprudenza più recente ha superato tale ostacolo formale, affermando un principio di effettività: al riguardo infatti in questa sede è utile ricordare l’importanza della recente sentenza dellaCorte di Cassazione (Sez. Lav.  N. 24830 del 16-09-2024) la quale ha stabilito che l’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di quadro è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto non solo all’inquadramento, ma anche alla relativa indennità di funzione.

    Secondo la Corte, dunque, ritenere necessaria una formale nomina datoriale anche a fronte di un accertamento giudiziale creerebbe una “ingiustificata differenziazione” e penalizzerebbe il lavoratore che ha dovuto agire in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti. Pertanto, il riconoscimento giudiziale della qualifica ha efficacia piena e comporta l’attribuzione di tutti gli elementi, anche economici, che ne conseguono, come l’indennità di funzione.

    4. La prescrizione dei diritti

    Un’altra area di frequente dibattito riguarda la prescrizione dei diritti derivanti dallo svolgimento di mansioni da quadro. La giurisprudenza distingue nettamente tra:

    1. Diritto alla qualifica: Soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
    2. Diritto alle differenze retributive: Soggetto alla prescrizione breve quinquennale (art. 2948 c.c.).

    L’errore che spesso viene commesso, e che la Cassazione ha più volte censurato, è quello di applicare preliminarmente la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi e, solo successivamente, verificare se nel periodo non prescritto il lavoratore abbia svolto mansioni superiori.

    L’approccio corretto, indicato dalla Suprema Corte, è inverso:

    1. Prima accertare il fatto genetico del diritto: Il giudice deve verificare se e quando il lavoratore ha iniziato a svolgere mansioni da quadro, sulla base della normativa vigente in quel momento (cfr., citate, Cass. Civ., Sez. L, N. 1094 del 16-01-2023 e Cass. Civ., Sez. L, N. 680 del 12-01-2023)
    2. Poi verificare l’eventuale estinzione per prescrizione: Solo una volta stabilito che il diritto alla qualifica e i conseguenti diritti patrimoniali sono sorti, si può valutare se siano stati estinti per il decorso del tempo.

    Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (“..tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più breve rispetto alla prescrizione della qualifica ..”) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione; è “..dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di estinzione” (cfr. sentenze Cassazione da ultimo citate).

    In conclusione

    L’introduzione della categoria dei quadri con la Legge n. 190/1985 ha rappresentato un’importante evoluzione del diritto del lavoro. Tuttavia, la sua applicazione pratica è stata costellata di incertezze, risolte in gran parte dall’intervento chiarificatore della giurisprudenza. Le Corti hanno consolidato principi fondamentali quali l’immediata precettività della legge, la centralità del ruolo di raccordo del quadro, il diritto automatico all’indennità di funzione a seguito del riconoscimento giudiziale e la corretta metodologia per l’applicazione della prescrizione, garantendo così una tutela più efficace e sostanziale per questa fondamentale figura professionale.

    CIU-Unionquadri a fianco dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

    CIU-Unionquadri conferma il proprio sostegno al mondo accademico e della formazione patrocinando due importanti iniziative dell’Università Magna Graecia di Catanzaro:

    • il Seminario su Manutenzione Predittiva e Maintenance Management nei settori ferroviario e aeronautico;
    • la Seconda edizione del Corso di Perfezionamento Universitario in “Maintenance Management”, in fase di attivazione per l’A.A. 2025/26).

    Il Seminario, in programma venerdì 26 settembre 2025 alle ore 14:00 presso l’Aula H dell’Edificio delle Bioscienze, Campus “S. Venuta” avrà come relatore l’Ing. Fabrizio Sandrelli, Top Manager Manutenzione, con una lunga esperienza come Responsabile della pianificazione della manutenzione della compagnia di bandiera e degli impianti di manutenzione della principale società italiana di gestione del trasporto ferroviario passeggeri.

    Seguirà una tavola rotonda con il relatore e con rappresentanti del settore, pensata per offrire ai partecipanti strumenti concreti di orientamento nel mondo della manutenzione – dai trasporti all’ingegneria della manutenzione, fino all’ingegneria biomedica e clinica – con l’obiettivo di:

    • individuare i profili professionali più ricercati,
    • valorizzare le competenze rispetto ai trend del mercato del lavoro,
    • favorire occasioni di networking tra studenti, professionisti e imprese del settore.

    La partecipazione è aperta a tutti, con particolare attenzione ad allievi ingegneri, professionisti e cultori di discipline legate alla manutenzione predittiva e al facility & infrastructure asset management.

    L’iniziativa gode del patrocinio morale, oltre che di CIU-Unionquadri, anche di: Associazione Italiana Manutenzione – AIMAN Calabria, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Federmanager Calabria.

    Nuova legge sull’intramoenia in Piemonte: uniformità e trasparenza per la sanità libera

    Dal nostro Segretario Regionale Leonardo Terra

    Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato, con voto di maggioranza, una legge che introduce un quadro normativo unitario per l’attività libero-professionale intramurale (intramoenia) sull’intero territorio regionale.

    Fino ad oggi, le aziende sanitarie applicavano il decreto legislativo 502/92 in modo non uniforme, con regolamenti interni diversi e interpretazioni soggettive.

    Con la nuova legge, invece, si impone un regolamento-tipo, da elaborare entro 60 giorni dall’entrata in vigore, a cui le strutture sanitarie dovranno adeguarsi.

    L’obiettivo è garantire risposte più coerenti e appropriate ai bisogni di salute dei cittadini, salvaguardando il primato dell’attività istituzionale e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Le novità prevedono anche misure di garanzia, come decurtazioni delle retribuzioni di risultato per i direttori generali che non adeguano i regolamenti aziendali al modello regionale, e la possibilità per la Regione di esercitare poteri sostitutivi.

    Fonte: https://www.cr.piemonte.it/cms/articoli/comunicati-stampa/sanita-libera-alla-legge-sullintramoenia

    CIU-Unionquadri nella Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione Dei Lavoratori

    Nella seduta del 24 luglio 2025 l’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato ufficialmente la composizione della Commissione Nazionale Permanente per la partecipazione dei lavoratori, un organismo importante quanto strategico previsto dalla recente Legge 76/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 maggio.

    La Commissione avrà il compito di monitorare, promuovere e valutare le politiche e le pratiche di partecipazione dei lavoratori nelle imprese, favorendo modelli innovativi di coinvolgimento attivo nella gestione e nei risultati aziendali, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo.

    Il commento della Presidente CIU-Unionquadri Gabriella Ancora:

    «Siamo particolarmente onorati di poter far parte della Commissione Nazionale Permanente per la partecipazione dei lavoratori. La CIU-Unionquadri è da sempre in prima linea nel promuovere una rappresentanza evoluta e inclusiva, attenta alle esigenze delle professionalità elevate, dei quadri, dei ricercatori e dei professionisti. La partecipazione attiva a questa Commissione è coerente con la nostra missione di favorire sinergie professionali e costruire ponti tra pubblico e privato, tra subordinato e autonomo, tra Italia ed Europa. La nostra esperienza, anche nel CESE a Bruxelles, sarà messa al servizio di questo importante tavolo istituzionale per contribuire alla definizione di modelli partecipativi capaci di generare valore, coesione e innovazione».

    CIU-Unionquadri e la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale

    Parte l’attività di CIU-Unionquadri per sostenere la partecipazione dei lavoratori – quadri alla gestione aziendale.

    È stata definitivamente approvata dal Senato la legge che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle Aziende.

    Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.

    Nel mondo del lavoro italiano, esiste già un modello aziendale presso la Lamborghini ispirato alla normativa tedesca in materia.

    In data 12 maggio, CIU-Unionquadri, ha dato luogo ad una riunione per programmare una conseguente attività per contribuire all’attuazione della legge tenendo conto della funzione e della specificità dei quadri aziendali.

    I quadri infatti possiedono quella conoscenza degli apparati aziendali nonché il rapporto diretto con il top management atti a sorreggere l’attuazione concreta della normativa destinata ad utilizzare i canali sindacali, ma anche quelli professionali interni all’azienda.

    La nuova legge prevede diverse possibili forme di partecipazione, tra cui la partecipazione gestionale con l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle aziende dotate di un simile organo (articolo 2409 octies e seguenti del codice civile), oppure la partecipazione economico – finanziaria con distribuzione degli utili.

    È prevista inoltre la possibilità di una partecipazione organizzativa coinvolgendo i lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive ed organizzative della vita dell’impresa.

    La partecipazione potrà inoltre essere di tipo consultivo mediante l’acquisizione ei pareri e proposte da parte dei lavoratori.

    La partecipazione potrà anche avvenire con modalità stabilite nella contrattazione collettiva o a mezzo di enti bilaterali.

    Presso il CNEL dove CIU-Unionquadriè rappresentato, è prevista una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministro del Lavoro e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17 bis).

    Per approfondire e verificare l’applicabilità di queste previsioni di legge, CIU-Unionquadri avvierà presso diverse aziende un’indagine conoscitiva cui seguirà un convegno di approfondimento sul piano politico e sindacale.

    Fabio Petracci, Vice Presidente CIU-Unionquadri