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Protocollo di Intesa CIU - LEGACOOP






Roma, 10 febbraio 2009
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Principi fondamentali della Riforma delle professioni.
Per la CIU la posizione dei professionisti dipendenti è strategica e potrebbe, in quanto ponte tra lavoratore dipendente e professioni, essere un ottimo laboratorio, per cui non va dimenticato che in proposito esistono direttive comunitarie (2005/36/CE) ed esiste pure in ottemperanza all’art. 1 della legge 5.06.2003 n. 131 – ricognizione di principi fondamentali in materia di professioni – il dlgs 2.2.2006 che riconosce la figura del professionista dipendente, ne riconosce la figura e la dignità del professionista (art. 2 comma 3) e ne afferma l’autonomia che dovrà essere definita dalle leggi e dai contratti.
Per tale motivo la proposta di legge potrebbe sicuramente essere maggiormente incisiva sul punto.
Gli aspetti che si dovrebbe affrontare sono: l’autonomia e la dignità del professionista dipendente nell’ambito de rapporto di lavoro e la sua rappresentatività sia sul piano lavorativo che della professione.
Infatti i professionisti dipendenti vengono assoggettati a tutti i " doveri " del libero professionista ( vedi la responsabilità, l' obbligo di assicurazione,il rispetto delle regole deontologiche,l' obbligo di aggiornamento pena anche la radiazione) mentre in alcun modo viene quantomeno enunciato il principio della necessità di una previsione, sia pure contrattuale,di norme " dedicate" al professionista dipendente che garantiscano l' effettività del principio dell' autonomia.
Infatti, si deve sottolineare che, secondo i principi generali dell' ordinamento, non vi può essere " responsabilità" se non vi è parallelamente reale possibilità di autodeterminazione, che si consegue solo quando non esiste un rapporto rigidamente gerarchico e, quindi, non vi è obbligo di obbedienza, che, invece, è il principio cardine del rapporto di lavoro dipendente non dirigenziale.
Inoltre, il principio fondamentale in materia di rapporto di lavoro dipendente è la fungibilità dei ruoli all' interno delle categorie di inquadramento.Non v'è chi non veda che ciò è la negazione della specializzazione e della valorizzazione della esperienza professionale, senza considerare che ciò va a detrimento della professionalità ed è una potente arma nelle mani del datore di lavoro per fiaccare la autonomia del professionista dipendente.
Inoltre formuliamo le seguenti osservazioni:
L’articolo 15 del disegno di legge riguarda i professionisti dipendenti. Sono previsti casi di “incompatibilità” tra libera professione e lavoro dipendente, che va superato in quanto non compatibile con la lettera e lo spirito della direttiva 2005/36/CE che caratterizza l’esercizio della attività delle “professioni liberali” per le “prestazioni intellettuali” e non per l’iscrizione ad ordini, collegi, etc….
Il punto 3 in maniera alquanto confusa stabilisce che i professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
La norma andrebbe ampliata con delle previsioni riguardanti anche i professionisti dipendenti privati, raccordandosi così con il dlgs 2 febbraio 2006, che riconosce la figura del professionista dipendente.
All’articolo 2 comma 3 di questo ultimo decreto legislativo, si riconosce a questa figura la dignità di professionista e se ne afferma l’autonomia che dovrà essere definita dalla legge e dai contratti.
L’articolo 15 andrebbe ampliato nella sua portata, stabilendo che i professionisti dipendenti in genere, sono sottoposti alla deontologia professionale che agli stessi dovrà essere riconosciuta adeguata dignità professionale.
L’articolo 18 – Assicurazione per la responsabilità professionale – dovrebbe stabilire per il datore di lavoro l’obbligo di assicurare il professionista dipendente per danni da responsabilità professionale.
Per quanto riguarda la rappresentatività è indispensabile prevedere che i professionisti dipendenti possano essere rappresentati da proprie associazioni sindacali che non devono essere collegate con ordini, collegi, o associazioni professionali in quanto questi ultimi rappresentano interessi diversi e non omogenei (trattamento economico, imposizione fiscale, etc…) con i professionisti dipendenti.
Di rilevante interesse è pure l’articolo 36 (principio di concertazione) dove alle principali associazioni rappresentative delle professioni mancano i rappresentanti dei professionisti dipendenti la cui individuazione di categoria e configurabile tra i componenti del CNEL che rappresentano i quadri ed i dirigenti (art.2 punto 2 legge30 dicembre 1986 n.936).
Per quanto riguarda invece le società e associazioni tra professionisti – art. 32 – il comma 2 opera un riferimento ai modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, il libro VI comprende le cooperative che sarebbe opportuno evidenziare nel testo.
A titolo informativo ricordiamo cha la CIU ha già costituito delle “Cooperative del Sapere” tra liberi professionisti.
Corrado ROSSITTO
Roma, 27 novembre 2007
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